03.12.2025
Invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’impiego di Passar.
03.12.2025
Invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’impiego di Passar.
Invitiamo chi non effettua ancora le esportazioni in Passar a registrarsi ora nell’ePortal e a concordare il passaggio a Passar con il proprio fornitore del software. Il termine per il passaggio a Passar Esportazione rimane invariato: 31 dicembre 2025.
Maggiori informazioni: www.passar.admin.ch/esportazione
Attenzione: invitiamo a osservare le apposite soluzioni transitorie per le esportazioni di prodotti del tabacco con rimborso, merci della voce di tariffa 9999.9999 e per le esportazioni verso un deposito.
Lo speditore autorizzato (SA) dispone di due possibilità per attivare le dichiarazioni delle merci all’esportazione che egli stesso ha passato a una dichiarazione delle merci transito.
Lo SA attiva le dichiarazioni delle merci all’esportazione autonomamente e in momenti diversi. Ciò significa che in una prima fase lo SA attiva singolarmente le dichiarazioni delle merci all’esportazione e in seguito la relativa dichiarazione delle merci transito.
Questa variante è vantaggiosa, per esempio, per i corrieri: un camion può essere caricato, presso il domicilio, con merce per la quale lo SA ha già ottenuto la liberazione da parte dell’UDSC sulla base della precedente attivazione delle dichiarazioni delle merci all’esportazione.
Dalla prassi è tuttavia emerso che in alcuni casi non è stata effettuata l’attivazione delle dichiarazioni delle merci all’esportazione e che la dichiarazione delle merci all’esportazione non è stata collegata con la dichiarazione delle merci transito (codice del documento precedente [«previous doc code»]: EXPO), con la conseguenza di oneri amministrativi per entrambe le parti (UDSC e partner commerciali).
Lo SA attiva contemporaneamente le dichiarazioni delle merci all’esportazione collegate alla dichiarazione delle merci transito e la relativa dichiarazione delle merci transito.
In caso di decisione di controllo relativa a una singola dichiarazione delle merci all’esportazione vi è in questo caso il rischio che l’intero camion venga bloccato e non possa partire. Lo SA deve eventualmente scaricare la merce relativa alla dichiarazione delle merci all’esportazione interessata.
L’UDSC invita le parti interessate a concordare la variante di attivazione a cui ricorrere.
Attenzione: il termine che intercorre tra l’accettazione e l’attivazione della dichiarazione delle merci all’esportazione (termine di attivazione) è stato portato da 30 giorni (vecchio termine) a 120 giorni (nuovo termine).
Per risparmiare tempo al confine anche in caso di esportazione dalla Svizzera, l’UDSC consiglia di effettuare la dichiarazione del trasporto e di caricarla nell’app Activ mediante remote loading o scansione del DTS («digital transport slip», foglio di circolazione digitale). L’attivazione automatizzata delle esportazioni Passar con l’app Activ è al momento possibile solo presso determinati valichi di confine (fase pilota; in seguito passaggio all’esercizio effettivo). Si raccomanda di contattare il livello locale competente prima di effettuare la prima corsa.
Regolamento 10–TP (PDF, 651 kB, 21.10.2025)
Brevi istruzioni: Remote Loading e DTS Scan (PDF, 1 MB, 04.11.2025)
Attenzione: l’utilizzo dell’app Activ con Passar Esportazione permette di beneficiare di orari di sdoganamento più ampi, così come per il transito e senza necessità di un’autorizzazione preliminare. Nel contempo si tratta di una preparazione a Passar 2.0: il passaggio a Passar delle operazioni d’importazione richiede l’attivazione automatizzata, ciò che evita passaggi inutili allo sportello.
I documenti di scorta devono essere caricati solo in caso di controllo o su richiesta dei collaboratori dell’UDSC (p. es. controlli a posteriori). Fino al via libera ufficiale e alla comunicazione dell’UDSC, non è possibile caricare documenti in Chartera Input.
La nuova gestione autonoma delle garanzie con il supporto dello strumento di monitoraggio «Garanzia» viene introdotta nell’esercizio regolare il 12 gennaio 2026. A partire da tale data, i titolari del regime sono responsabili di sorvegliare il loro importo di riferimento autorizzato nel quadro delle operazioni di transito e dell’adozione di eventuali misure.
Maggiori informazioni: Gestione autonoma delle garanzie dal 12 gennaio 2026 (regime comune di transito) (PDF, 106 kB, 20.11.2025)
A medio termine, l’UE intende eliminare il tipo di documento NZZZ (altri) per i documenti di scorta. Questo tipo di documento è utilizzato spesso, anche se in molti casi è disponibile un tipo di documento appropriato. Inoltre, spesso viene utilizzata la casella sbagliata (in particolare per i documenti di trasporto).
L’UDSC raccomanda di indicare possibilmente il tipo di documento appropriato e di utilizzare la casella corretta nella dichiarazione delle merci.
Esempi:
Se l’informazione relativa a un documento di scorta non è rilevante ai fini della dichiarazione delle merci, questa raccomandazione può essere ignorata. Ciò è il caso, per esempio, dell’indicazione di una lista di restituzione per merci di ritorno, per la quale non esiste un apposito tipo di documento.
L’ufficio doganale di uscita in transito («customs office of exit for transit», COoExitTra) deve essere indicato ogni volta che viene presentata una dichiarazione delle merci per il transito insieme a una dichiarazione sommaria di uscita / Security (codice di sicurezza: 2 – EXS) e durante il trasporto l’invio lascia il territorio di sicurezza UE / NO a destinazione di un altro Paese contraente della Convenzione relativa ad un regime comune di transito. L’assenza di indicazioni causa ritardi nelle uscite in transito.
Esempi:
Indicazioni sul trasporto |
COoExitTra da indicare |
Ufficio doganale di transito («Customs Office of Transit») da indicare |
|---|---|---|
Ufficio doganale di destinazione MRN: Serbia (RSxxxxxx) Paese di destinazione dell’invio: Serbia attraverso Austria – Croazia |
Ufficio doganale di uscita in Croazia (confine con Serbia) |
Entrata in Austria Entrata in Serbia |
Ufficio doganale di destinazione MRN: Ucraina Paese di destinazione dell’invio: Ucraina attraverso Germania – Polonia |
Ufficio doganale di uscita in Polonia (confine con Ucraina) |
Entrata in Germania Entrata in Ucraina |
Ufficio doganale di destinazione MRN: Turchia Paese di destinazione dell’invio: Turchia attraverso Germania – Ungheria – Serbia – Bulgaria |
Ufficio doganale di uscita in Ungheria (confine con Serbia) Ufficio doganale di uscita in Bulgaria (confine con Turchia) |
Entrata in Germania Entrata in Serbia Entrata in Bulgaria Entrata in Turchia |
Ufficio doganale di destinazione MRN: Ungheria (Tompa, confine Ungheria / Serbia) Paese di destinazione dell’invio: Serbia attraverso Germania – Ungheria |
Ufficio doganale di uscita in Ungheria (confine con Serbia, in questo caso Tompa) |
Entrata in Germania |
Con l’introduzione di Passar 2.0 (secondo la roadmap Passar presumibilmente nel secondo trimestre del 2026) gli operatori economici hanno la possibilità di passare da e-dec Importazione a Passar Importazione ed effettuare determinate dichiarazioni delle merci nel nuovo sistema.
Il passaggio dei destinatari autorizzati a Passar Importazione si ripercuote sui processi relativi alla dichiarazione doganale / dichiarazione delle merci da parte di terzi e al traffico regolare a orari fissi.