Le liquidità come contante, valute estere o titoli (azioni, obbligazioni, assegni) possono essere importate, esportate e fatte transitare in Svizzera senza limitazioni. Le liquidità non devono essere dichiarate.
Controllo dei movimenti di liquidità transfrontalieri
Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è possibile effettuare dei controlli. Se una persona porta con sé 10 000 franchi, o un importo superiore, è tenuta a rispondere a domande concernenti la sua persona, la sua provenienza, l'impiego previsto del denaro nonché la persona avente economicamente diritto (proprietario).
Conseguenze del controllo
Il trasporto di liquidità per importi che superano i 10 000 franchi viene registrato nel sistema di informazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, le liquidità possono essere provvisoriamente sequestrate o consegnate alla polizia. Fatti salvi altri provvedimenti in materia di lotta alla criminalità.
Situazione giuridica nell'Unione Europea
Le liquidità che superano i 10 000 euro devono essere dichiarate in forma scritta presso le rispettive autorità doganali estere al momento dell'importazione, esportazione o transito in entrata o in uscita dall'Unione Europea.