Denaro contante, valuta estera, titoli

Banknoten
© Banca nazionale svizzera

Le liquidità come contante, valute estere o titoli (azioni, obbligazioni, assegni) possono essere importate, esportate e fatte transitare in Svizzera senza limitazioni. Le liquidità non devono essere dichiarate. 

Controllo dei movimenti di liquidità transfrontalieri

Nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è possibile effettuare dei controlli. Se una persona porta con sé 10 000 franchi, o un importo superiore, è tenuta a rispondere a domande concernenti la sua persona, la sua provenienza, l'impiego previsto del denaro nonché la persona avente economicamente diritto (proprietario).

Conseguenze del controllo

Il trasporto di liquidità per importi che superano i 10 000 franchi viene registrato nel sistema di informazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, le liquidità possono essere provvisoriamente sequestrate o consegnate alla polizia. Fatti salvi altri provvedimenti in materia di lotta alla criminalità.

Situazione giuridica nell'Unione Europea

Le liquidità che superano i 10 000 euro devono essere dichiarate in forma scritta presso le rispettive autorità doganali estere al momento dell'importazione, esportazione o transito in entrata o in uscita dall'Unione Europea.

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