Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore del veicolo ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, non vi è alcun diritto alla restituzione.
Le domande di restituzione devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione utilizzando l’apposito modulo. Alla domanda non occorre allegare ulteriori documenti. L’UDSC può tuttavia richiedere documenti come mezzi di prova.
Gli importi inferiori a CHF 50.- per domanda non sono restituiti.