Restituzione per corse all’estero

Veicoli soggetti alla TFTP, in particolare autobus, pullmann, autosnodati, autoveicoli e rimorchi abitabili

Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore del veicolo ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, non vi è alcun diritto alla restituzione.

Le domande di restituzione devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione utilizzando l’apposito modulo. Alla domanda non occorre allegare ulteriori documenti. L’UDSC può tuttavia richiedere documenti come mezzi di prova.

Gli importi inferiori a CHF 50.- per domanda non sono restituiti.

Informazione

Visto il gran numero di domande di restituzione in arrivo, a inizio anno non è possibile sbrigare subito gli incarti. Ci scusiamo del ritardo e vi ringraziamo per la comprensione.

Contatto

Orari d’apertura e indirizzi

Centrale veicoli TFTP

Amministrazione federale delle dogane Divisione tasse sulla cricolazione
3003 Berna
Tel.
+41 58 463 75 43

Centrale TFTP

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali

Tel.
+41 58 467 15 15

Stampare contatto

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/pauschale-schwerverkehrsabgabe_psva_fuer-schweizer-fahrzeuge/rueckerstattung-fuer-auslandfahrten.html