Le determinazioni del titolo dei prodotti della fusione effettuate all'estero sono riconosciute solo se è provato che sono soddisfatti gli stessi requisiti di qualità e di diligenza che si applicano ai saggiatori-fonditori svizzeri. Attualmente, il riconoscimento si applica solo ai prodotti della fusione che provengono da un produttore elencato nelle liste "Good delivery" della LBMA e della LPPM (art. 178 par. 1 LCMP).
I prodotti della fusione che non recano all'importazione il marchio di un saggiatore-fonditore svizzero o straniero riconosciuto (ad es. lingotti doré di provenienza mineraria) possono essere importati solo dai saggiatori del commercio.
Ai metalli preziosi bancari si applicano direttive separate. Sono liberamente commerciabili e possono essere importati senza restrizioni.
Si prega di osservare le informazioni dettagliate e le istruzioni (Direttiva R-247 ed alle regolamentazioni concernenti la fusione e l’analisi dei metalli preziosi).