Autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio

I prodotti di fusione destinati alla rivendita devono essere saggiati per il titolo e portare quale prova, il marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore giurato del commercio.

Solo gli uffici di controllo ed i saggiatori del commercio possono determinare il titolo dei prodotti della fusione. Il saggio, che include la constatazione del marchio di fonditore, determina il titolo esatto del prodotto della fusione.

Per praticare quale saggiatore del commercio, è necessaria un’autorizzazione ad esercitare la professione rilasciata dall'Ufficio Centrale per il Controllo dei Metalli Preziosi. Può essere rilasciata solo ad un titolare del diploma federale di saggiatore di metalli preziosi.

I titolari di un’autorizzazione ad esercitare come saggiatori del commercio, possono essere allo stesso tempo titolari di una patente di fonditore, premesso che le condizioni corrispondenti siano soddisfatte (saggiatore-fonditore).

Si prega di fare riferimento alle informazioni e direttive dettagliate (direttiva R-247 e prescrizioni sulla fusione ed il saggio dei metalli preziosi).

 

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/fusione-e-saggio-dei-metalli-preziosi/handelsprueferbewilligung.html