Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è responsabile dell’abolizione dei dazi industriali, mentre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l’attuazione. Di seguito un riassunto tematico sugli ambiti interessati.

Tariffa doganale Tares

L’abolizione dei dazi industriali comprende le merci dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. Su questa pagina si trovano informazioni attuali e la tabella sinottica «Semplificazione della tariffa doganale 1.1.2024» con le previste modifiche delle aliquote di dazio nonché la nuova struttura tariffaria.

Origine

Dal 1° gennaio 2024, l’abolizione dei dazi industriali per le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale comporta la seguente regolamentazione:

  1. non è necessaria alcuna prova dell’origine come giustificativo preliminare: per le merci per le quali già all’importazione è stabilito che rimangono in Svizzera;

  2. è necessaria una prova dell’origine come giustificativo preliminare: per le merci da espor-tare verso Paesi partner di libero scambio e per le quali all’esportazione vengono rilasciate delle rispettive prove dell’origine.

FAQ e informazioni da parte della SECO

Sulla pagina web della SECO sono disponibili ulteriori informazioni sull’abolizione dei dazi industriali come anche nel messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane (FF 2019 7073).

Contatti per informazioni

 

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/aufhebung_industriezoelle.html