Norme di origine della Convenzione PEM rivedute

PEM-uberienkommen-v4

La Convenzione PEM riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata applicata automaticamente in tutti gli accordi di libero scambio (ALS) che contengono un cosiddetto «riferimento dinamico» alla Convenzione PEM.

Contemporaneamente, in una fase transitoria dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato possibile applicare in alternativa le vecchie norme di origine. A partire dal 1° gennaio 2026 saranno applicabili esclusivamente le norme di origine della Convenzione PEM riveduta, se un ALS contiene un riferimento dinamico alla Convenzione PEM. Ciò riguarda (stato al 5 dicembre 2025) i se-guenti ALS della Svizzera / AELS:

• Svizzera – UE
• Convenzione AELS
• AELS – Albania
• AELS – Bosnia-Erzegovina
• AELS – Georgia
• AELS – Moldova
• AELS – Montenegro
• AELS – Macedonia del Nord
• AELS – Serbia
• AELS – Turchia

Per gli ALS senza riferimento dinamico alla Convenzione PEM continueranno ad essere applicate esclusivamente le vecchie norme di origine conformemente ai relativi protocolli di origine. Ciò riguarda (stato al 5 dicembre 2025) i seguenti ALS della Svizzera / AELS:

• Svizzera – Isole Faroe
• AELS – Egitto
• AELS – Israele
• AELS – Giordania
• AELS – Libano
• AELS – Marocco
• AELS – Palestina
• AELS – Tunisia
• AELS – Ucraina

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2026 esisteranno due zone di cumulo nelle quali sarà possibile effettuare il cumulo diagonale solo nell'ambito delle norme di origine della vecchia Convenzione PEM o di quella riveduta. Non sarà più possi-bile il cumulo diagonale con materiali provenienti dall'altra zona.

Ulteriori informazioni sulla ratifica della Convenzione PEM rivisto e sulle disposizioni transitorie sono disponibili qui .

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/ursprungsregeln-revidiertes-pem-uebereinkommen.html