Passar News 1/2025

21.05.2025

Invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’impiego di Passar.

1. Passar Esportazione: passagio entro il 31 dicembre 2025

Reminder: e-dec Esportazione verrà messo fuori servizio il 31 dicembre 2025. Tale termine, concordato con l’economia, resta invariato. Raccomandiamo di non rinviare il passaggio a Passar Esportazione fino a poco prima della scadenza del termine. Invitiamo chi non l’avesse ancora fatto a registrarsi nell’ePortal e a effettuare il passaggio a Passar d’intesa con il proprio fornitore del software.

Brevi istruzioni per la registrazione nell’ePortal: www.bazg.admin.ch/onboarding

Punti più importanti da osservare nel passaggio a Passar: www.passar.admin.ch/ausfuhr

2. Passar Esportazione: inserimento esatto dei dati per le autorizzazioni

Per la verifica automatizzata dell’autorizzazione è essenziale inserire in modo esatto i dati. Pertanto verificare che i dati inseriti corrispondano a quelli dell’autorizzazione.

Eccezione: in passato la Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha rilasciato singole autorizzazioni con importi in centesimi. Se nell’autorizzazione della SECO figurano i centesimi, arrotondare l’importo e inserirlo (senza i centesimi).

Dichiarazione di rifiuti: all’atto dell’esportazione di rifiuti (nella procedura di controllo «ambra» o «verde») è imperativo indicare «Regolamentazione sì» e il relativo codice di regolamentazione (401 UFAM ‒ Rifiuti [procedura di controllo ambra] o 402 UFAM ‒ Rifiuti [procedura di controllo verde]).

Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di merci regolamentate:

Divieti, limitazioni e condizioni

Osservazioni della tariffa doganale ‒ Tares

3. Passar Esportazione: certificati sanitari e di esportazione

In Passar vengono registrati ed elaborati solo i dati rilevanti per i regimi doganali svizzeri. Eventuali indicazioni e certificati specifici richiesti dal Paese di destinazione non vengono registrati o creati in occasione della dichiarazione delle merci per l’esportazione in Passar. Le istruzioni e i modelli di certificati per l’esportazione di derrate alimentari e prodotti animali si trovano sulla pagina Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

4. Passar Transito: nuova gestione delle garanzie dal 12 gennaio 2026

La nuova gestione autonoma delle garanzie nel regime comune di transito con il supporto di Garanzia passa all’esercizio regolare a partire dal 12 gennaio 2026. Gli importi di riferimento forfettari di 10 000 franchi non vengono più accettati. In caso di superamento dell’importo di riferimento totale di una garanzia (GRN), la destinazione delle merci del transito non può essere avviata e l’invio viene bloccato. Raccomandiamo di prepararsi per tempo a questa nuova prassi. In caso di domande, è possibile rivolgersi alla gestione dei debitori dell’UDSC.

Maggiori informazioni

5. Passar Transito: momento dell’annuncio di arrivo presso il destinatario autorizzato (DA)

Sulla base dell’articolo 88 paragrafo 1 lettere a) e b) dell’appendice I della Convenzione relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04), il DA è tenuto a informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci presso il luogo autorizzato. Inoltre il DA può scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione. Di conseguenza, il DA può rimuovere eventuali sigilli dal mezzo di trasporto nonché scaricare la merce e procedere all’inventariazione soltanto dopo che l’UDSC ha autorizzato lo scarico della merce con il messaggio di richiesta di inventariazione NT043 (cfr. la descrizione del processo per gli SDA (PDF, 1 MB, 01.04.2025), punto 5.1.1.1 n. 3 e n. 6). Fa eccezione soltanto il processo DA «Traffico regolare a orari fissi».

Importante: lo scarico anticipato e l’annuncio di arrivo successivo da parte del DA sono vietati.

6. Passar Transito: indicazione della targa di controllo del mezzo di trasporto al momento dell’apertura della dichiarazione delle merci per il transito presso lo speditore autorizzato (SA)

Al momento della trasmissione della dichiarazione delle merci per il transito, lo SA deve indicare la targa di controllo del relativo mezzo di trasporto (cfr. la cifra 7.3.2 «Importante per il dichiarante doganale!» del R-14-01 (PDF, 1 MB, 28.02.2025)). Inoltre, nel messaggio di attivazione lo SA invia all’UDSC, tra l’altro, le indicazioni relative al mezzo di trasporto, inclusa la targa di controllo. Lo SA può preparare in anticipo la dichiarazione doganale per il transito e comunicare la targa di controllo del mezzo di trasporto solo poco prima della partenza mediante il messaggio di attivazione. Quindi il fatto di indicare l’esatta targa di controllo del mezzo di trasporto non crea problemi per lo SA.

Importante: non è consentito scrivere un’indicazione generale come «autocarro» al posto della targa di controllo del mezzo di trasporto. Fanno eccezione i trasporti in container su veicoli stradali, per i quali al momento dell’attivazione della dichiarazione delle merci per il transito lo SA non è ancora a conoscenza, per motivi logistici, del mezzo di trasporto effettivo e della sua targa di controllo.

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