Rimborso dell'IVA francese: fine dell'eccezione

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Tra la Francia e la Svizzera era stato stipulato un accordo in base al quale il Paese di destinazione si assumeva la responsabilità parziale delle formalità di esportazione. Di conseguenza, l’UDSC si era finora fatto carico del trattamento dei moduli attestando con un timbro il passaggio delle merci dal confine svizzero e consegnando i moduli alle autorità francesi.

A partire dal 1° luglio 2023, per il rimborso dell'IVA né l’UDSC né le autorità doganali francesi si occuperanno più delle formalità di esportazione dell’altro Paese. I viaggiatori che hanno effettuato i propri acquisti in Francia e desiderano il rimborso dell’IVA, dovranno obbligatoriamente passare da un valico di frontiera francese presidiato (vedi sotto). Lo stesso vale anche per i viaggiatori diretti in Francia che desiderano richiedere il rimborso dell’IVA svizzera.

Qualora il passaggio del confine avvenisse da un valico di frontiera non presidiato, le merci dovranno sempre essere dichiarate. Lo sdoganamento può essere eseguito mediante la procedura di autotassazione scritta nel traffico turistico (PATT), deponendo la documentazione nelle apposite cassette di dichiarazione in Svizzera. Il fatto che il Paese di destinazione non si occupi più della procedura duty-free non esime i viaggiatori dall'effettuare lo sdoganamento delle merci all'importazione. Le merci possono essere sdoganate facilmente anche mediante l'applicazione QuickZoll. Maggiori informazioni su QuickZoll sono disponibili qui.

Orari di apertura dei valichi di frontiera

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informazioni-per-privati/viaggiare-e-acquistare--in-franchigie-quantitative-e-franchigia-/importazione-in-svizzera/restituzione-delliva-estera/rueckerstattung-franzoesische-mehrwertsteuer.html