Piante, fiori recisi e protezione delle specie (CITES)
Diritto sulla salute dei vegetali : giro di vite sui controlli alla frontiera
L’importazione e la messa in commercio di vegetali non conformi alle norme sanitarie vigenti in Svizzera può avere serie conseguenze per flora, piante coltivate e bosco. Questa nuova regolamentazione è altresì finalizzata a prevenire ed evitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Per l’importazione di vegetali scatta l’obbligo di documenti fitosanitari ufficiali.
a) Importazione da Stati dell'UE1
Se importati per uso personale nel traffico turistico, piante (vive o sotto forma di parti di piante), bulbi da fiore così come terra per fiori e da giardino non sottostanno a misure per la salute dei vegetali.
b) Importazione da altri Stati (Paesi terzi)
Piante e parti di piante (vive) fresche (p. es. frutta, verdura, fiori e rami recisi o sementi), merci ottenute da determinati legnami nonché terra sottostanno al divieto d’importazione oppure all’obbligo di controllo all’importazione e devono essere munite di un certificato fitosanitario.
Chi intende importare tali piante o parti di piante deve informarsi tempestivamente prima dell’importazione presso l’Ufficio federale dell’agricoltura in merito alle disposizioni in vigore.
Eccezioni: i seguenti frutti possono essere importati senza certificato fitosanitario:
ananas (Ananas comosus), banana (Musa), datteri (Phoenix dactylifera), durian (Durio zibethinus) e noce di cocco (Cocos nucifera).
1 In ambito di salute dei vegetali, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i territori francesi d’oltremare non sono considerati Stati dell’UE.
La convenzione di Washington sulla protezione delle specie (CITES) contempla circa 25 000 specie vegetali protette a livello mondiale.
L'importazione di tali piante o di loro prodotti è vietata o soggetta ad autorizzazione (p.es. orchidee, cactus, determinati legni tropicali e piante medicinali; www.cites.ch).
Informazioni ed eventuali autorizzazioni sono rilasciate dall'USAV: