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Cavalli

Questa pagina fornisce informazioni dettagliate sull'importazione e l'esportazione di cavalli in Svizzera, inclusi i documenti richiesti e le regolamentazioni doganali.

Importazione definitiva

Per l'importazione definitiva in Svizzera di cavalli provenienti da Paesi dell'UE e dalla Norvegia sono necessari i seguenti documenti:

  • fattura commerciale o contratto di vendita;
  • passaporto per equidi;

Vogliate ugualmente osservare le condizioni veterinarie d'importazione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

I tributi all'importazione sono costituiti dal dazio doganale e dall'imposta sul valore aggiunto (2,6%). Il dazio, per cavallo, ammonta a:

Le quote di contingente doganale (3822 capi) sono attribuite in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione (noto come «procedura progressiva al confine»).

L'attuale situazione dei contingenti è consultabile qui.

Se la prima parte si esaurisce prima del 1° ottobre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° ottobre. Se entrambe le parti si esauriscono prima del 31 dicembre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° gennaio dell'anno seguente.

Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:

  • dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
  • contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.

Importazione temporanea

Le informazioni relative all’importazione temporanea, alla Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) e al libretto ATA sono disponibili al link Importazione temporanea di cavalli.

Si prega di osservare anche le condizioni d’importazione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.

Esportazione definitiva

Per i cavalli destinati a restare definitivamente all'estero bisogna chiedere all'UDSC una dichiarazione doganale per l'esportazione. In Svizzera non sono previste ulteriori formalità a questo proposito, né vengono riscossi tributi.

Prima di procedere all'esportazione dell'animale è consigliabile informasi sulle disposizioni doganali del Paese di destinazione e di un eventuale Paese di transito. Tali informazioni sono ottenibili presso le Amministrazioni doganali interessate.

Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:

  • dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
  • contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.

Esportazione temporanea

Le informazioni relative all’esportazione temporanea, alla DDAT e al libretto ATA sono disponibili al link Esportazione temporanea di cavalli.

I costi generati all’estero per la formazione, l’addestramento, il dressage, l’accoppiamento, il trattamento veterinario eccetera soggiacciono all’IVA e devono essere dichiarati in occasione della reimportazione in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali