All'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito nel traffico commerciale, i prodotti considerati beni utilizzabili a fini civili e militari (cosiddetti beni a duplice impiego) devono essere dichiarati e presentati presso un ufficio doganale. All'esportazione questi beni necessitano di solito di un'autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego o sul materiale bellico (vedi link).
Autorizzazione
L'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione è desumibile dalla tariffa doganale Tares (à "Mostra dettagli") nella rispettiva voce di tariffa con l'annotazione "BWIP" o "BWRP". Poiché i beni utilizzabili a fini civili e militari nonché i beni militari speciali sono disciplinati in due basi legali differenti, la decisione sull'obbligo di autorizzazione o su eventuali eccezioni spetta ai seguenti uffici:
Uffici emittenti
(vedi link)
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Controlli delle esportazioni / Prodotti industriali BWIP
3003 Berna
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Controlli delle esportazioni / Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti BWRP
3003 Berna
Definizione
Sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO (vedi link) sono disponibili elenchi dei beni, volantini nonché vari moduli. In questo modo è possibile stabilire se si tratta di beni utilizzabili a fini civili e militari (secondo la legge sul controllo dei beni a duplice impiego) o di beni militari speciali (ai sensi della legge sul materiale bellico).
Oggetto e scopo della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) disciplina in particolare l'esportazione di beni a duplice impiego (p. es. macchine utensili, determinati prodotti chimici ecc.) e beni militari speciali (p. es. velivoli d'esercitazione militari, simulatori militari ecc.). Mediante il controllo di tali beni si intende in particolare impedire: