Imposta sugli autoveicoli
L’imposta sugli autoveicoli è un’imposta speciale di consumo riscossa dal 1997 in sostituzione dei precedenti dazi fiscali sulle automobili. Sono assoggettati all’imposta i furgoncini e gli autofurgoni di peso unitario non eccedente 1600 kg nonché le autovetture indipendentemente dal loro peso unitario.
Sono esenti dall’imposta sugli autoveicoli, tra l’altro, gli autoveicoli che all’importazione sono ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze particolari (p. es. masserizie di trasloco o oggetti ereditati) e gli autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante.
I proventi netti dell’imposta sugli autoveicoli confluiscono interamente nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
L’imposta sugli autoveicoli è riscossa sull’importazione di autoveicoli in Svizzera nonché sulla fornitura e sull’uso proprio di autoveicoli fabbricati sul territorio svizzero. L’aliquota d’imposta uniforme è del quattro per cento del valore del veicolo. Vista l’insignificante produzione svizzera, le entrate sono realizzate quasi esclusivamente all’importazione. Una particolarità dell’imposta sugli autoveicoli rispetto alle altre imposte di consumo è che essa è riscossa anche nell’enclave doganale svizzera di Samnaun.
Se la controprestazione di un autoveicolo assoggettato all’imposta cambia entro un anno dall’importazione, la differenza d’imposta è riscossa posticipatamente o, su domanda, restituita. Su domanda, l’imposta è restituita anche per gli autoveicoli per persone disabili.
La legge federale sull’imposizione degli autoveicoli definisce l’UDSC quale autorità fiscale: esso è pertanto competente per l’esecuzione dell’imposta.