Procedure d’esportazione particolari

Qui è disponibile una panoramica di tutte le procedure d’esportazione particolari: destinatario autorizzato (DA), esportazione temporanea (DDAT + libretto ATA), traffico di riparazione e di perfezionamento, rispedizioni di merci, depositi franchi doganali e traffico di deposito nonché esportazione temporanea o definitiva di cavalli.

  1. Speditore autorizzato (SA)
    Le ditte che hanno lo statuto di speditore autorizzato (SA) possono effettuare autonomamente le dichiarazioni d’esportazione presso un luogo autorizzato (di regola presso la sede della ditta). Un eventuale controllo delle merci viene effettuato dall’ufficio doganale competente presso il luogo autorizzato.

  2. Esportazione temporanea (DDAT + libretto ATA)
    Le merci da esportare solo temporaneamente possono essere imposte solo secondo il regime di ammissione temporanea (DDAT) o mediante il documento doganale internazionale libretto ATA. Per esportare temporaneamente un cavallo, ad esempio per una manifestazione sportiva all’estero, occorre informarsi qui sulla procedura doganale.

  3. Traffico di riparazione e di perfezionamento passivo
    Per le merci esportate solo temporaneamente a scopo di riparazione o perfezionamento (lavorazione, trasformazione e riparazione) si applica il regime di perfezionamento passivo.

  4. Rispedizioni di merci
    Per il rinvio di merce importata dall’estero allo stato originale, è possibile richiedere la restituzione dei dazi all’importazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella procedura doganale merci estere di ritorno.

  5. Depositi franchi doganali e traffico di deposito
    Per le merci da depositare temporaneamente senza imposizione fino all’esportazione sono a disposizione i depositi franchi doganali o i depositi doganali aperti. Se si esportano merci a partire da 10 000 chilogrammi di massa netta (cosiddette merci di gran consumo), si può applicare il regime di deposito doganale relativo ai depositi per merci di gran consumo.

  6. Cavalli – esportazione definitiva
    Per i cavalli che rimangono definitivamente all’estero, occorre effettuare un’esportazione definitiva.

Contatto

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali

Tel.
+41 58 467 15 15

Modulo di contatto

Stampare contatto

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/ausfuhr-aus-der-schweiz/besondere-ausfuhrverfahren.html