Attenzione:
Per ragioni organizzativi vi preghiamo di evitare la
spedizione delle domande di autorizzazione per posta.
Vi preghiamo di inoltrare le domande di autorizzazione con i relativi documenti per E-Mail a wirtschaft@bazg.admin.ch.
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Per traffico di perfezionamento passivo si intende l'esportazione temporanea di merci per lavorazione, trasformazione e riparazione.
Perfezionamento attivo: Traffico di perfezionamento
Tutte le merci trasportate attraverso il confine doganale svizzero devono essere dichiarate presso la dogana svizzera. Per le merci esportate temporaneamente all'estero per esservi perfezionate, è possibile applicare il regime del perfezionamento passivo anziché quello dell'esportazione normale. In tal modo la reimportazione della merce esportata temporaneamente avviene in franchigia di dazio o a dazio ridotto. Questo traffico soggiace all'obbligo dell'autorizzazione; Autorizzazione.
Il regime del perfezionamento passivo non è sempre necessario. Esso è infatti superfluo se il prodotto perfezionato può essere importato in franchigia di dazio sulla base della tariffa doganale o di un certificato d'origine. In questo caso le merci destinate al perfezionamento passivo possono essere dichiarate all'esportazione secondo le disposizioni generali (indicando nella dichiarazione lo scopo dell'esportazione). Al riguardo si rimanda al modulo 47.89 Perfezionamento passivo: Imposizione definitiva (PDF, 222 kB, 07.07.2022).
Da lunedì a venerdì
ore 08:00-11:30 e 13:30-17:00