Cavalli: esportazione temporanea

I cavalli portati temporaneamente all’estero per i seguenti scopi d’impiego, possono essere dichiarati mediante DDAT:

  • vendita incerta
  • test
  • manifestazioni sportive
  • passeggiate o soggiorno di vacanza
  • dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali

Ad eccezione della vendita incerta, per i summenzionati scopi d’impiego è possibile utilizzare anche il libretto ATA.

Se si desidera utilizzare il cavallo per una passeggiata oltre confine, è possibile anche richiedere all’ufficio doganale un’autorizzazione per il passaggio semplificato del confine. In tal modo vi è la possibilità di passare il confine anche nel terreno interstiziale. L’animale deve essere riportato in Svizzera al più tardi dopo 3 giorni. Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre presentare il cavallo (vedi anche modulo 19.82 (PDF, 134 kB, 01.01.2022)).

Al momento della dichiarazione doganale occorre presentare all’ufficio doganale i seguenti documenti:

  • dichiarazione doganale (DDAT, libretto ATA)
  • passaporto per equidi
  • documenti che attestano che lo scopo indicato corrisponde al vero (p. es. contratto di formazione o allenamento)
  • giustificativi del valore

Ulteriori informazioni sull’ammissione temporanea di cavalli sono disponibili nel regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea) (PDF, 874 kB, 01.03.2023).

Se le condizioni per il regime di ammissione temporanea non sono soddisfatte, è necessario dichiarare definitivamente il cavallo all’esportazione. Informazioni al riguardo sono disponibili al link Cavalli: esportazione definitiva.

Per la dichiarazione doganale (imposizione) occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali dal lunedì al venerdì durante gli orari d’imposizione. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina. Gli orari d’apertura sono disponibili nell’elenco degli uffici di servizio.

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

I costi generati all’estero per la formazione, l’addestramento, il dressage, l’accoppiamento, il trattamento veterinario eccetera soggiacciono all’IVA e devono essere dichiarati in occasione della reimportazione in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto

 

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