Con la modifica della Convenzione PEM, le norme di origine della zona PEM sono state riesaminate. La maggior parte delle Parti contraenti, tra cui la Svizzera, ha deciso di applicare le norme rivedute a livello bilaterale su base transitoria. Questo dovrebbe permettere alle imprese di queste Parti contraenti di beneficiare già delle norme rivedute della Convenzione, rendendo la gestione delle norme d'origine più flessibile e più semplice. L'applicazione bilaterale transitoria («periodo transitorio») terminerà non appena la Convenzione PEM riveduta sarà adottata. Le Parti hanno deciso che il «periodo di transizione» inizierà il 1.9.2021. In seguito a questo approccio bilaterale, occurre adeguare gli accordi di libero scambio (ALS) relativi alla zona PEM. Le norme transitorie sono già applicabili nei seguenti ALS della Svizzera/AELS:
- 1.9.2021: CH-UE
- 1.11.2021: Convenzione AELS
- 1.1.2022: AELS-AL; AELS-RS
- 1.4.2022: AELS-ME; AELS-MK
Ripercussioni sulle imprese
Durante il periodo di transizione, gli esportatori possono applicare le norme d'origine della Convenzione attuali o le norme d'origine rivedute. Tuttavia, devono determinare quali norme sceglieranno prima di calcolare l'origine.
In linea di principio, le zone di cumulo della Convenzione PEM e le norme transitorie devono essere considerate come due zone separate. Pertanto, le norme transitorie non prevedono che le prove d'origine rilasciate nell'ambito della convenzione PEM possano essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie.
A livello formale, si fa una distinzione tra le prove d'origine rilasciate sotto l'attuale Convenzione PEM e quelle rilasciate sotto le norme riviste. Quest'ultimo deve essere completato con il riferimento inglese «TRANSITIONAL RULES» (per i certificati di circolazione EUR.1) o «conformemente alle norme di origine transitorie» (declaration of origin). È responsabilità delle imprese garantire che i materiali che hanno ottenuto lo status di origine preferenziale secondo le norme rivedute (di solito più liberali) non siano utilizzati come materiali preferenziali in una catena di produzione con cumulo secondo le norme della presente convenzione.
Per le dichiarazioni dei fornitori rilasciate in territorio svizzero, a determinate condizioni si applica la permeabilità retroattivamente all' 1.9.2021. Pertanto, le dichiarazioni dei fornitori allestite in Svizzera secondo le norme PEM (riconoscibili per l'assenza della nota "transitional rules") possono essere considerate come prove dell'origine valide nell'ambito del cumulo o della rivendita allo stato immutato quando si applicano le norme transitorie all'esportazione. Per ulteriori informazioni ai riguerdo, consultare il volantino "Dichiarazioni del fornitori in territorio elvetico".
Norme transitorie
Le norme transitorie portano semplificazioni amministrative, in particolare attraverso l'eliminazione della prova dell'origine EUR-MED e la standardizzazione delle regole di lista. Inoltre, sono state create nuove possibilità con l'introduzione del cumulo completo, l'abolizione della regola del no-drawback e il calcolo con valori medi.
Le informazioni sul tema delle «norme transitorie» e la loro applicazione possono essere trovate qui: