Il controllo ufficiale (accertamento della conformità) di lavori fabbricati interamente con materiale certificato, è meno laborioso di quello di articoli costituiti da materiale di origine sconosciuta. L'ordinanza sugli emolumenti (RS 941.319) tiene in considerazione questo aspetto e riduce la tariffa per l'accertamento della conformità di lavori prodotti a partire da materiale certificato.
Per beneficiare della tariffa ridotta, il fabbricante, il cui impianto di produzione si trova in Svizzera, deve stipulare un contratto scritto con il controllo dei metalli preziosi [(art. 97 Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311)] e poter dimostrare e garantire la completa tracciabilità dei lavori durante ogni fase di fabbricazione.
Prescrizioni dettagliate sono disponibili nel Regolamento sulle condizioni quadro dei contratti relativi al controllo e alla marchiatura ufficiale (R-248).
I fabbricanti o i loro fornitori, che dispongono tuttora di riserve costituite da materiale non certificato, possono presentarle ad un ufficio di controllo per una certificazione a posteriori. L'esatta procedura da seguire va concordata con l'ufficio di controllo.
Il controllo ufficiale e la punzonatura tradizionale sono tuttavia comunque possibili. Se un fabbricante od un fornitore dovesse ritenere la certificazione troppo onerosa, può senz'altro scegliere la procedura tradizionale. La tariffa per l'accertamento della conformità in questo caso è quella prevista dall'art. 6, capoverso 1b Ordinanza sulla tariffa.
Eccezioni a questo principio non possono essere concesse dall'Ufficio Centrale per motivi di parità di trattamento.