Alcopops, Miscele a base di alcol fermentato (Gärpops) e hard seltzers

Alcopops

Uno degli obiettivi della legislazione sull’alcol è ridurre il consumo di alcol e prevenire l’alcolismo nella popolazione svizzera. Pertanto, nel 2004 è stata introdotta un’imposta speciale sugli alcopop con lo scopo di impedire ai produttori di bevande di orientare le loro bevande alcoliche edulcorate verso gli adolescenti e i giovani.

Gli alcopop sono costituiti da una miscela di bevande distillate e limonata, succhi di frutta oppure altre bevande alcoliche o analcoliche. È considerata bevanda distillata, oltre alle acquaviti, anche l’alcol ottenuto per fermentazione (p. es. birra, vino e sidro) sottoposto ad un trattamento tecnico, che si discosta dall’usuale prassi di produzione per l’alcol ottenuto per fermentazione.

Criteri per la classificazione come alcopop

I criteri esatti per classificare una bevanda come alcopop non sono definiti per legge. Al riguardo, si applicano delle direttive pratiche. Qui di seguito sono illustrate alcune condizioni. In casi di rigore, l’UDSC decide e si riserva il diritto di classificare un prodotto come alcopop anche se non adempie alcune delle seguenti condizioni, a condizione che tale prodotto sia inequivocabilmente orientato verso i giovani.

Di regola, tali condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:

  • tenore alcolico inferiore al 15 % vol.;
  • tenore di zucchero di almeno 50 grammi per litro: nel calcolo del tenore di zucchero (espresso in zucchero invertito e determinato attraverso analisi di laboratorio) si deve tener conto di tutti i tipi di zucchero e dei dolcificanti artificiali;
  • miscele pronte al consumo;
  • gusto della bevanda: al momento della degustazione deve essere chiaramente percepibile il gusto dolce (criterio di esclusione: amaro).

Inoltre va tenuto conto dei seguenti punti:

  • presentazione del prodotto rivolta ai giovani;
  • prezzo;
  • consistenza della bevanda: non densa;
  • dimensione del contenitore di regola fino a 0,5 litri.

Imposta

Ai sensi dell’articolo 23bis capoverso 2bis della legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (LAlc; RS 680), le bevande distillate edulcorate (alcopop) sono assoggettate a un’imposta speciale pari a 116 franchi per litro di alcol puro (litro 100 %).

Miscele a base di alcol fermentato (Gärpops)

Si tratta di miscele di bevande dolci a base di sidro o vino di frutta, vino da uva, birra o idromele, con un tenore alcolico superiore all’1,2 % vol. ma inferiore al 15 % vol. Queste bevande presentano un tenore di zucchero pari o superiore a 50 g/l. Le miscele a base di alcol fermentato sono aromatizzate, tuttavia l’aggiunta dell’aroma alcolico non deve aumentare il tenore alcolico del prodotto finale di oltre 0,5 % vol.

Il prodotto può contenere, ad esempio, un’aggiunta di succhi di frutta, coloranti, acidificanti e opacizzanti o esaltatori di sapidità.

Una classificazione esatta può essere effettuata unicamente mediante indicazioni del fabbricante, ricette, descrizioni di fabbricazione, schede tecniche degli aromi e delle essenze e, se necessario, attraverso un’analisi di laboratorio.

Bevande alcoliche gassate (hard seltzer)

Si tratta di bevande alcoliche contenenti anidride carbonica alle quali vengono aggiunti aromi. Sono pubblicizzate come prodotti da associare a uno stile di vita sano poiché contengono poco zucchero e poche calorie, ma sono comunque alcolici. Solitamente l’alcol è ottenuto dalla fermentazione del malto o dello zucchero. Sia in caso di importazione sia di fabbricazione in Svizzera, queste bevande non sottostanno alla LAlc e non sono quindi assoggettate all’imposta sulle bevande spiritose.

Tuttavia, esistono anche hard seltzer ai quali vengono aggiunti aromi contenenti etanolo o alcol etilico in altre forme. Questi prodotti sono assoggettati all’imposta sulle bevande spiritose (aliquota normale) se l’aggiunta di alcol etilico o di aromi contenenti etanolo aumenta il tenore alcolico del prodotto finale di oltre 0,5 % vol.

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