Rinvio, riparazione, perfezionamento

Il semplice rinvio di una merce all'estero non dà diritto alla restituzione dei tributi all'importazione. Per la concessione di tale diritto occorre adempiere le condizioni qui appresso.

  1. La riesportazione avviene in caso di rescissione del contratto di vendita previo accordo con il fornitore estero o di rivendita a un terzo all'estero. Per ulteriori informazioni: pubblicazione 18.86.

  2. La riesportazione avviene in caso di riparazione o perfezionamento all'estero. In questo caso non vi è alcuna restituzione all'esportazione. Per contro, all'atto della reimportazione dopo la riparazione o il perfezionamento devono essere versati solo i tributi doganali sui pezzi nuovi nonché l'imposta sull'importazione (IVA) unicamente sul valore dei pezzi nuovi e sulle spese di riparazione o perfezionamento.

Perfezionamento

Se si desidera far perfezionare un oggetto da un produttore estero, come montare un motore più potente in una macchina o far cromare una superficie, occorre consultare le informazioni contenute nella rubrica «informazioni per le imprese». Per questo tipo di lavoro valgono le disposizioni relative al traffico di perfezionamento.

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