Carburante per l'aviazione


Principi generali

Il Consiglio federale può accordare l’esenzione dall’imposta per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea (art. 17 cpv. 2 lett. a della legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali, LIOm; RS 641.61) nonché al rifornimento di altri aeromobili prima dell’involo diretto a destinazione dell’estero (art. 17 cpv. 2 lett. b). L’articolo 33 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) concretizza l’esenzione.

Il rifornimento di carburante per aeromobili in esenzione da imposta può essere effettuato solo in un aerodromo doganale. L’imposta sugli oli minerali è dovuta sull’intero quantitativo. Per la valutazione fiscale di un rifornimento (esente da imposta o soggetto a imposta) si prende in considerazione il primo volo dopo il rifornimento, ovvero il movimento di volo tra il primo decollo e il successivo atterraggio.

Per i casi speciali relativi all’interruzione di volo, ai rifornimenti anticipati e agli scopi fruenti di agevolazioni doganali consultare il capitolo 4.7 R-09.

L’elenco riportato di seguito fornisce una panoramica sulla riscossione e non riscossione dell’imposta sugli oli minerali gravante il carburante per aeromobili:

R-09 Allegato 4.7.3 Panoramica traffico di linea

R-09 Allegato 4.7.4 Panoramica traffico commerciale

R-09 Allegato 4.7.6.1 Panoramica scuole di pilotaggio

R-09 Allegato 4.7.6.2 Panoramica del volo dopo lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione


Procedura di conteggio (dichiarazione fiscale e procedura di restituzione)

A dipendenza dello statuto fiscale del carburante fornito si applicano le seguenti procedure di conteggio:

Statuto fiscale del carburante: non imposto

Cosiddetta «procedura con bollettino di scorta valido tre mesi». I fornitori di carburante devono presentare al competente ufficio doganale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello della fornitura, una dichiarazione fiscale indicante la quantità di carburante esente da imposta e di carburante non esente da imposta. Prima della consegna del conteggio è possibile effettuare correzioni in loco o d’intesa con l’ufficio doganale. Dopo l’accettazione giuridicamente vincolante da parte dell’ufficio doganale, per poter effettuare correzioni occorre presentare un’opposizione all’ufficio doganale (vedi «Domande di restituzione dell’imposta sugli oli minerali (opposizioni)»). La decisione sulla dichiarazione fiscale presentata con modulo 45.35 viene rilasciata dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Imposta sugli oli minerali.

Statuto fiscale del carburante: imposto

Cosiddetta «procedura di restituzione». Tale procedura è caratterizzata dal fatto che all’atto del rifornimento viene consegnato solo carburante gravato da imposta sugli oli minerali. La restituzione avviene mediante modulo 45.35, sul quale sono indicate solo le quantità esenti da imposta. Sulla scorta di tale dichiarazione e dopo esame da parte dell’ufficio doganale, la decisione e la restituzione competono anche in questo caso all’UDSC, Imposta sugli oli minerali.

 

Per altre informazioni in merito, consultare il regolamento R-09 Imposta sugli oli minerali, capitolo 04 Riscossione dell’imposta, cifra 4.7 Carburante per il rifornimento di aeromobili.


Domande di restituzione dell’imposta sugli oli minerali (opposizioni)

Il rifornimento dell’aeromobile è avvenuto con carburante assoggettato all’imposta sugli oli minerali sebbene al momento del rifornimento le condizioni per l’esenzione da imposta fossero soddisfatte?

Chi non è d’accordo con la riscossione dell’imposta sugli oli minerali può presentare all’UDSC una domanda scritta di restituzione (opposizione) entro 30 giorni dall’allestimento della decisione fiscale (fattura dell’UDSC al fornitore di carburante).

Affinché la domanda di restituzione venga trattata in modo possibilmente rapido, va presentata direttamente all’ufficio doganale competente per l’aeroporto, completa della documentazione necessaria.

· Bolletta di rifornimento / estratto dal libretto di volo

· Air Operator Certificate (AOC), incluse le Operations Specifications (OPS SPECS)

· Fattura al cliente e conferma del pagamento

· Piano di volo

· Ulteriori documenti che comprovano l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 33 OIOm


Informazioni

Di seguito ulteriori informazioni e documenti relativi al carburante per aeromobili:


Elenchi


Scuole di volo

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/treibstoff-fuer-die-versorgung-von-luftfahrzeugen.html