Transito nazionale (RTN)

Nei seguenti casi, le merci non imposte o imposte all’esportazione devono essere tenute sotto sorveglianza doganale e vengono dichiarate nel regime di transito nazionale (RTN): il trasporto di merci avviene tra due uffici doganali all’interno, da un ufficio doganale di confine a un ufficio doganale all’interno o da un ufficio doganale all’interno a un ufficio doganale aeroportuale.

Osservazione: le merci trasportate da un ufficio doganale all’interno a un ufficio doganale di confine o tra uffici doganali di confine devono sempre essere dichiarate nel regime comune di transito (PTC).

I tributi possono essere garantiti con una garanzia generale oppure con un deposito in contanti con garanzia generale in combinazione con un conto PCD. Al momento dell’apertura o della modifica del conto PCD occorre riservare una parte della prestazione di garanzia alle procedure di transito. Ulteriori informazioni al riguardo sono ottenibili presso la divisione Finanze dell’UDSC mediante il formulario PCD.

Svolgimento del regime di transito nazionale

Attualmente il regime di transito nazionale viene ancora svolto nel sistema informatico NCTS. Dal 1° ottobre 2023 vi sarà il passaggio al nuovo sistema per il traffico delle merci Passar.

Per lo svolgimento del regime di transito sono determinanti le disposizioni d’esecuzione conformemente al Regolamento R-14-10.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/durchfuhr-durch-die-schweiz/durchfuhrverfahren/nationaler-transit.html