Importazione di veicoli di rifugiati ucraini

Qui sono a disposizione le informazioni relative all’importazione e all’assicurazione di veicoli stranieri.

Utilizzo di veicoli non imposti in Svizzera (imposizione doganale)

Finora le persone residenti in Ucraina potevano utilizzare i loro veicoli ucraini in Svizzera du-rante sei mesi senza formalità doganali.

Le persone con lo statuto di protezione S che utilizzano i loro veicoli immatricolati all’estero per oltre sei mesi in Svizzera devono richiedere l’autorizzazione doganale mediante il mo-dulo 15.30 per una durata di due anni dalla data di entrata nel territorio doganale.

L’autorizzazione doganale (mod. 15.30) è rilasciata dagli uffici doganali occupati durante gli orari d’apertura.

In Svizzera questi veicoli possono essere utilizzati solo per uso personale e non da persone domiciliate nel nostro Paese. In caso di ritorno definitivo in Ucraina, non è prevista alcuna formalità.

Ulteriori informazioni sono a disposizione alle rubriche: Importazione in Svizzera (admin.ch) e FAQ veicoli.

Assicurazione dei veicoli

In genere, per i veicoli a motore ucraini è necessaria una carta d’assicurazione internazionale (ex carta verde) per poter entrare in Svizzera. In Svizzera è valida anche un’assicurazione di confine, stipulata in uno Stato SEE.

Eccezionalmente e temporaneamente, l’attestato di assicurazione può essere presentato an-che su un dispositivo elettronico sotto forma di un PDF.

Se non è a disposizione una carta d’assicurazione internazionale:

  • i conducenti ucraini possono richiedere una nuova «carta verde» presso la loro assicu-razione ucraina; oppure
  • concludere un’assicurazione di confine presso uno dei nostri uffici di servizio.
https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/zollinformationen-zur-ukraine/einfuhr-von-fahrzeugen-ukrainischer-flchtlinge.html