Caccia (animali selvatici) e pesca

Caccia - animali protetti e prodotti animali

L'obbligo del permesso e la visita veterinaria di confine all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito si basano sull'ordinanza sulla conservazione delle specie, che protegge determinati mammiferi e specie di uccelli, ovvero

  • animali vivi e morti;
  • parti e prodotti di tali animali.

Ufficio emittente:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33

Pesca

Importazione: con il permesso dell'USAV è consentito importare dall'estero (comprese acque di confine):

  • pesci e gamberi vivi destinati all'alimentazione umana;
  • elementi di ripopolamento delle acque (uova, avannotti, trotelle di un'estate o di un anno).

Ufficio emittente:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33

L'esportazione e il transito non soggiacciono ad alcun provvedimento.

Basi legali

Caccia

La legge sulla caccia si prefigge, tra l'altro, di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvaggio nonché di proteggere le specie animali minacciate. Inoltre, garantisce un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Pesca

La legge federale sulla pesca ha lo scopo di:

  • conservare o migliorare la diversità naturale e l'abbondanza delle specie indigene di pesci, gamberi e organismi per la loro nutrizione nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo;
  • proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate;
  • assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi;
  • promuovere la ricerca nel settore della pesca.
https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verbote-beschraenkungen-und-auflagen/umwelt/jagd_wildlebende-tiere-und-fischerei.html