Lista di controllo per l’importazione
Le merci commerciali importate in Svizzera vanno dichiarate per scritto o elettronicamente presso la dogana svizzera.
Di seguito una panoramica relativa alla procedura di importazione. È possibile svolgere autonomamente le fasi indicate o incaricare un fornitore di servizi (casa di spedizione, ditta di corriere, agenzia di sdoganamento) di tutta o parte della procedura.
Come procedere
Verificare previamente
- se è consentito importare le merci in questione e se devono essere osservate determinate disposizioni d’importazione. Informazioni generali su divieti, limitazioni o obblighi di autorizzazione si trovano sul nostro sito. Nella tariffa doganale Tares si trovano le informazioni concrete relative alle merci in questione nonché le relative voci di tariffa;
- nella tariffa doganale Tares, se sulla base dell’origine delle merci in questione è possibile beneficiare di una riduzione del dazio o di un’esenzione da dazio:
- nelle osservazioni in Tares (PDF, 16 kB, 01.10.2025) si trovano maggiori informazioni sugli accordi di libero scambio,
- sempre nelle osservazioni in Tares è a disposizione una panoramica delle preferenze tariffali per i Paesi in sviluppo (PDF, 37 kB, 01.04.2024)
- presso le autorità doganali estere le disposizioni d’esportazione che valgono per il Paese di provenienza e le disposizioni di transito per eventuali Paesi di transito;
- se i documenti di scorta dell’esportatore/speditore estero sono completi. I documenti di scorta più importanti sono: fatture commerciali, prove dell’origine preferenziale, eventuali autorizzazioni/certificati nonché conferme ufficiali o certificati di analisi (vedi punti precedenti);
- se si dispone di un numero IDI, nel caso in cui si intende presentare la dichiarazione in forma elettronica.
- La dichiarazione può essere fatta in italiano, francese o tedesco.
- Se la dichiarazione viene effettuata autonomamente, è possibile scegliere una delle seguenti piattaforme per l’allestimento elettronico della dichiarazione delle merci:
- applicazione web senza registrazione: e-dec web
- interfaccia B2B con registrazione e-dec Importazione
- Inserire i dati necessari secondo e-dec web (voce di tariffa, numero IDI ecc.) o e-dec Importazione, sulla base dei documenti di scorta e di eventuali prove dell’origine.
- Termini: la dichiarazione delle merci deve essere disponibile al più tardi al momento dell’introduzione nel territorio doganale.
e-dec web: la dichiarazione può essere allestita al massimo 30 giorni prima dell’importazione. Dopo la dichiarazione del cliente e l’accettazione da parte dell’ufficio di servizio, le merci devono essere importate entro 24 ore.
e-dec Importazione: l’utente invia la dichiarazione delle merci all’UDSC tramite e-dec. I dati possono essere trasmessi al più presto il giorno lavorativo precedente l'importazione (predichiarazione). L’UDSC invia immediatamente il messaggio «bloccato» o «libero». «Bloccato» significa che il trasportatore deve presentarsi allo sportello dell’ufficio di servizio con i documenti di scorta. Gli eventuali controlli vengono effettuati dai collaboratori dell’UDSC. «Libero» significa che il trasportatore può importare le merci direttamente. - Stampare la dichiarazione (lista d’importazione e bollettino di consegna). Consegnarla al trasportatore unitamente ai documenti di scorta (fattura, prove dell’origine, documento di transito ecc.) e alla merce.
Informazioni sull’importazione nel traffico stradale (gli altri generi di traffico sono descritte in questa sezione):
- Il trasportatore si reca con la dichiarazione e i documenti di scorta allo sportello del limitrofo ufficio doganale estero, dove deve presentare i documenti richiesti secondo i chiarimenti effettuati in precedenza. Anche qui può essere effettuato un controllo. Per motivi legali, la dogana svizzera non può fornire informazioni sulle disposizioni dei Paesi esteri. A questo link è disponibile una panoramica delle autorità doganali estere.
- In seguito il trasportatore si presenta allo sportello dell’ufficio doganale svizzero. Le merci commerciali possono essere importate solo attraverso determinati uffici doganali -> orari d’apertura degli uffici doganali.
- L’UDSC allestisce la decisione d’imposizione elettronica (IMe) . Pagamento: la ditta importatrice può prelevare l’IMe per via elettronica (se dispone di un conto doganale PCD) oppure il trasportatore paga direttamente allo sportello (pagamento in contanti). Qui si trovano le informazioni sulla registrazione.
- L’UDSC può eventualmente effettuare un controllo fisico delle merci per verificare la correttezza dei dati indicati nella dichiarazione.
- Di regola, all’importazione di merci occorre pagare dei tributi, ad esempio IVA o dazi. Chi non dispone di un conto PCD deve versare i tributi dovuti in loco tramite il trasportatore, ad esempio mediante carta di credito, Twint o in contanti.
- Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) per veicoli con un peso totale superiore a 3,5 t: se il trasportatore non dispone di un apparecchio TTPCP, emotach o SET, il veicolo viene registrato dall’UDSC. In seguito al trasportatore viene consegnata una carta ID TTPCP, con la quale può dichiarare il chilometraggio e, al momento dell’uscita dalla Svizzera, pagare la TTPCP presso un ufficio doganale occupato.
- Il trasportatore deve sgomberare la merce liberata entro 24 ore.
- Entro 60 giorni è possibile richiedere una correzione a posteriori della dichiarazione o presentare un ricorso contro la decisione d’imposizione (decisione d’imposizione elettronica IMe), ovvero una domanda di rettifica.
- Per quanto riguarda le disposizioni di conservazione delle IMe, occorre consultare il sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
- Piattaforme per la dichiarazione:
- l’utilizzo di e-dec web è gratuito;
- il software di e-dec Importazione può essere acquistato presso un offerente esterno (PDF, 313 kB, 30.12.2019).
- All’importazione di merci commerciali in Svizzera possono essere dovuti dazi, IVA o altri tributi, che vengono calcolati sulla base della voce di tariffa, della quantità, del peso e del valore delle merci nonché del Paese di provenienza. Le rispettive informazioni sono desumibili dalla tariffa doganale Tares.
- Di regola nel paese d’esportazione non sono dovuti tributi. A tale proposito occorre informarsi presso le autorità del paese di provenienza.
- Se il trasporto e/o la dichiarazione delle merci sono stati affidati a una casa di spedizione o a una ditta di corriere, ciò comporta dei costi.
- Piattaforme per la dichiarazione:
- Se la ditta ha lo statuto di «destinatario autorizzato», la procedura d’importazione si semplifica.
- Per l’l’importazione temporanea e la riesportazione o per l’impiego temporaneo in Svizzera, è prevista un’apposita procedura: l’imposizione intermedia con dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) e/o il libretto ATA. In tal caso le merci non devono essere modificate all’interno del Paese. Casi d’applicazione tipici: fiere, esposizioni, cavalli, automobili d’epoca ecc.
- Il traffico di riparazione o perfezionamento, ovvero il traffico di perfezionamento attivo, comprende l’importazione temporanea di merci per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.
- Dichiarazione collettiva periodica (Periodic) per le merci di gran consumo (p. es. ghiaia)
- Depositi franchi doganali e traffico di deposito
- Operatore economico autorizzato (AEO)
- Traffico rurale di confine
Passar: modifiche per le importazioni da 2026
- Il nuovo sistema di gestione del traffico merci «Passar» sostituirà gradualmente le attuali applicazioni NCTS ed e-dec.
- dec. Il passaggio da e-dec Import a Passar si svolgerà tra il T2 / 2026 e il T1 / 2027.
Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali
Lunedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Martedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Mercoledì 08:00-11:30 13:30-17:00 Giovedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Venerdì 08:00-11:30 13:30-17:00