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Depositi per merci di gran consumo

Le merci con una massa netta di almeno 10 000 kg, che presentano proprietà fisiche uniformi, sono considerate merci di gran consumo e sono adatte per il trasbordo e il trasporto sfusi. Queste merci seguono un regime di deposito articolato in tre fasi. Durante l'immagazzinamento, devono essere osservati obblighi doganali, misure di politica commerciale e disposizioni non doganali.

Sono considerate merci di gran consumo le merci in quantità pari ad almeno 10 000 chilogrammi di massa netta che, a causa delle loro proprietà fisiche uniformi, sono atte a essere trasbordate e trasportate sfuse, segnatamente:

  • carichi di merci di gran consumo in forma liquida (p. es. oli e grassi);
  • carichi di merci di gran consumo di forma granulosa o simile (p. es. cereali, caffè, ghiaia, carbone, pietra naturale o pietra da taglio, sabbia, zucchero ecc.).

Non sono invece considerate merci di gran consumo quelle presentate a pezzi, anche se dello stesso tipo (p. es. tronchi di albero, pannolini, acciaio ecc.).

Procedura in breve

Nel deposito per merci di gran consumo i tributi all'importazione sono imposti con l'obbligo di pagamento condizionato e sono applicate sia misure di natura politico-commerciale sia disposti federali di natura non doganale. Ciò significa che eventuali tributi sono garantiti e che divieti e limitazioni vanno osservati.

Il regime di deposito doganale relativo ai depositi per merci di gran consumo avviene in tre fasi.

  • Apertura del regime di deposito doganale (solo merci provenienti dal territorio doganale estero, merci importate).
  • Immagazzinamento di queste merci.
  • Conclusione del regime di deposito doganale (uscita dal deposito = assegnazione a un altro regime doganale).

Per ogni uscita dal deposito è possibile prelevare soltanto quantità di almeno 1000 chilogrammi lordi. Fa eccezione l'imposizione, a partire dal deposito per merci di gran consumo, delle quantità rimanenti.

Le merci di gran consumo immesse in libera pratica (dichiarazione doganale definitiva) o assegnate a un altro regime doganale non devono più essere presentate presso l'ufficio doganale.