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Libretto ATA: Documento doganale internazionale per merci

Il libretto ATA consente l'importazione e l'esportazione temporanee di merci senza ulteriori documenti doganali nazionali o garanzie. Disponibile presso le camere di commercio, questo documento facilita il fluire delle merci internazionali, permettendo molteplici attraversamenti di confine.

Il libretto ATA è un documento doganale internazionale. Viene utilizzato per l’importazione e l’esportazione temporanee o il transito di merci. Tale documento consente il disbrigo delle formalità doganali per la Svizzera e l’estero. Al momento del passaggio del confine, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non è tenuta a richiedere un documento doganale nazionale né a fornire una garanzia alle autorità doganali.

Il libretto ATA è ottenibile presso le Camere di commercio e dell’industria. La prestazione della garanzia dei tributi all’importazione avviene presso questo ufficio emittente. La sua validità è di un anno.

In Svizzera, le Camere di commercio e dell’industria forniscono informazioni sulle condizioni per ottenere un libretto (vedi Portale PMI: Indirizzi Camere di commercio).

Il libretto ATA può essere utilizzato anche per ripetuti passaggi del confine. Il titolare del libretto ATA ha la possibilità di portare tutta o solo parte della merce in Svizzera e di riportarla all’estero.

Il libretto ATA può essere utilizzato in particolare per:

  • merci che si desidera presentare in occasione di un’esposizione pubblica;
  • campioni di merci per la presentazione o l’ordinazione (orologi, gioielli, vestiti, scarpe, ecc.);
  • materiale professionale ai sensi della Convenzione di Istanbul. A tal fine è necessario che il titolare del libretto abbia la propria sede o il proprio domicilio all’estero, che porti autonomamente le merci in Svizzera e che le utilizzi.

Nei seguenti casi è invece necessario utilizzare una DDAT; il libretto ATA non è consentito:

  • merci, che sono oggetto di un contratto di locazione con una persona con sede o domicilio in Svizzera;
  • merci per la vendita incerta;
  • macchine e apparecchi:
    • - per lo sfruttamento di risorse naturali (attrezzature per l’estrazione di acqua o petrolio, attrezzature di perforazione ecc.).

Ulteriori informazioni sul libretto ATA sono disponibili alla cifra 4.2 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).