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Dichiarazione doganale di ammissione temporanea (DDAT)

La dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) consente l’uso temporaneo di merci in Svizzera senza pagare i dazi definitivi. Include garanzie che vengono restituite in caso di riesportazione completa. La durata iniziale di due anni può essere prorogata a determinate condizioni.

La procedura standard per l’ammissione temporanea di merci avviene mediante DDAT. In linea di massima si applica quando il regime di ammissione temporanea è autorizzato. La DDAT è un documento doganale svizzero e non ha alcuna influenza sulle formalità doganali all’estero.

Per il regime di ammissione temporanea con DDAT l’ufficio doganale richiede la prestazione di una garanzia (deposito) per i tributi, pari all’importo che dovrebbe essere pagato al momento dell’imposizione definitiva (immissione in libera pratica). La garanzia può essere prestata sotto forma, ad esempio, di deposito in contanti o di fideiussione di un’agenzia doganale.

Apertura

Per l’apertura del regime occorre utilizzare uno dei seguenti moduli:

Ammissione temporanea con importo garantito: modulo 11.73 Ammissione temporanea con importo depositato: modulo 11.74

In caso di riesportazione completa e entro il termine di tutta la merce, la garanzia prestata viene restituita.

Conclusione

Per la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea con DDAT è necessario esportare nuovamente la merce all’estero. La conclusione deve essere richiesta all’ufficio doganale d’esportazione entro il termine di validità della DDAT. A tal fine occorre utilizzare il modulo 11.87, allegando anche la cedola originale del modulo 11.73 o 11.74.

Se la merce rimane definitivamente in Svizzera, è necessario dichiararla all’importazione.

Proroga

Generalmente il regime di ammissione temporanea con DDAT è limitato a due anni.

A determinate condizioni l’ufficio doganale può prorogare di un anno, al massimo per tre volte, il regime di ammissione temporanea con DDAT. La proroga va richiesta in forma scritta e prima della scadenza del termine di validità della DDAT presso l’ufficio doganale che aveva aperto il regime di ammissione temporanea con DDAT.

Per le merci la cui ammissione temporanea dura più di due anni, i tributi doganali sono dovuti proporzionalmente a partire dal 25° mese.

Ulteriori informazioni sulla DDAT sono disponibili alla cifra 4.11 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).