Lista di controllo per il transito diretto con Passar
Le merci commerciali trasportate attraverso la Svizzera sono dichiarate per via elettronica presso la dogana svizzera. A tal fine è necessaria una dichiarazione delle merci transito. Come procedura standard in Europa si applica il regime di transito comune.
Il regime di transito va avviato presso un ufficio doganale estero (vedi anche Reference Data & Customs Offices List). A tal fine è necessaria un’interfaccia con il sistema doganale estero. In alternativa, è possibile rivolgersi a una ditta di spedizione o di corriere, la quale si occupa di allestire, dietro compenso, la dichiarazione delle merci di transito.
Come procedere
Verificare previamente
- se le merci possono transitare attraverso la Svizzera. Informazioni generali su divieti, limitazioni oppure obblighi di autorizzazione si trovano sul sito dell’UDSC. Nella tariffa doganale Tares si trovano le informazioni concrete relative alle merci in questione nonché le rispettive voci di tariffa.
- se i documenti di scorta dello speditore sono completi: fatture commerciali, bollettini di consegna, eventuali autorizzazioni (vedi punto precedente).
- presso le autorità doganali estere le disposizioni d’esportazione che valgono per il Paese esportatore e le disposizioni d’importazione che si applicano nel Paese di destinazione.
- Prima dell’entrata in Svizzera, il cliente o lo spedizioniere incaricato effettua una dichiarazione delle merci transito nel sistema doganale estero (documento d’accompagnamento transito; DAT).
Entrata in transito (entrata in Svizzera)
- Le dichiarazioni delle merci di transito (rispettivamente il documento d’accompagnamento di transito) devono essere collegate (indicazione del riferimento – vedi anche il regolamento sul processo di trasporto R-10-TP) con una dichiarazione di trasporto (dichiarazione del mezzo di trasporto). Per avviare (attivare) l’entrata in transito sono necessari entrambi questi elementi. La dichiarazione delle merci per il transito diventa giuridicamente vincolante soltanto con l’attivazione.
- Per effettuare la dichiarazione del trasporto si raccomanda di utilizzare l’app gratuita Activ: il conducente scansiona con il suo smartphone il numero MRN della dichiarazione delle merci di transito e presenta alla dogana svizzera unicamente la schermata dell’app Activ. L’attivazione avviene automaticamente.
- Se un autocarro arriva al confine senza una dichiarazione del trasporto effettuata in precedenza, il conducente deve presentare la dichiarazione delle merci di transito (in forma cartacea o PDF) allo sportello. In seguito, i collaboratori della dogana registrano la dichiarazione del trasporto manualmente e attivano la dichiarazione delle merci di transito direttamente sul posto. Ciò può causare tempi di attesa.
- Dopo la conferma dell’entrata e la successiva liberazione, le merci possono essere trasportate in transito attraverso la Svizzera.
Uscita in transito (uscita dalla Svizzera)
- Per la riesportazione serve una nuova dichiarazione del trasporto. Anche questa può essere effettuata tramite l’app Activ (senza app Activ: le dichiarazioni delle merci di transito devono essere presentati all’ufficio di servizio).
Si prega di tenere conto dei punti qui di seguito:
- Le merci in transito possono essere importate solo attraverso determinati uffici doganali -> orari d’apertura degli uffici doganali.
- Le merci possono essere sottoposte a controllo all’entrata, durante il transito e all’uscita. Si raccomanda di seguire le indicazioni del personale doganale.
- Informazioni sulla tasse sul traffico pesante (TTPCP) sono disponibili all'indirizzo: www.ttpcp.ch.
Oltre al regime comune di transito (RTC) esistono anche altre procedure di transito che vengono tuttavia applicate solo in casi specifici.
- Il libretto Carnet ATA è utilizzato soprattutto per l’importazione e l’esportazione temporanee. Esso permette tuttavia di sbrigare anche la procedura di transito. A tal fine è necessario richiedere alla camera di commercio competente (secondo la sede della ditta) apposite cedole per la procedura di transito supplementari. Esempi:
- un artigiano viaggia dalla Germania attraverso la Svizzera con i suoi attrezzi per effettuare dei lavori in Italia,
- un fabbricante di automobili dall’Italia partecipa all' esposizione dell’automobile a Ginevra: grazie al libretto ATA con cedole per la procedura di transito supplementari può trasportare il veicolo da esposizione dal confine all’ufficio di servizio d’esposizione a Ginevra.
- Il regime di transito TIR, che è una procedura interamente cartacea nel traffico stradale (più complessa e applicata principalmente nei Paesi non ancora allacciati al sistema del regime comune di transito).
Nel traffico ferroviario, oltre al regime di transito comune (RTC), si applica una procedura diversa: Vedi le informazioni nel regolamento 16-01. Per la dichiarazione delle merci trasportate via ferrovia si ricorre al sistema RailControl.
- Il libretto Carnet ATA è utilizzato soprattutto per l’importazione e l’esportazione temporanee. Esso permette tuttavia di sbrigare anche la procedura di transito. A tal fine è necessario richiedere alla camera di commercio competente (secondo la sede della ditta) apposite cedole per la procedura di transito supplementari. Esempi:
Altre info
Maggiori informazioni su Passar 1.0
Per il traffico postale osservare le informazioni contenute nel regolamento 14-03.
Lunedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Martedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Mercoledì 08:00-11:30 13:30-17:00 Giovedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Venerdì 08:00-11:30 13:30-17:00