L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l’economia hanno concordato la sostituzione di e-dec Esportazione con Passar entro il 31 dicembre 2025. Al fine di concordare la pianificazione del passaggio a Passar, le imprese esportatrici devono rivolgesi al proprio fornitore del software per lo sdoganamento.
Vantaggi di Passar
Le novità e le semplificazioni seguenti vengono messe a disposizione gradualmente:
correzione autonoma (incluso il ritiro) delle dichiarazioni delle merci fino all’attivazione;
ripresa automatica dei dati all’apertura del transito (inclusi i valori limite di Passar Esportazione; possibilità del calcolo automatico);
verifica automatica dell’autorizzazione con risposta immediata; soluzione digitale per l’EUR. 1 in fase di elaborazione (autenticazione allo sportello dell’UDSC non più necessaria);
creazione digitale del foglio di circolazione («Digital Transport Slip», DTS);
attivazione automatizzata nel traffico ferroviario, aereo e per via d’acqua;
analisi dei rischi / selezione automatica al momento dell’attivazione con risposta immediata relativa alla liberazione o al controllo;
passaggio del confine senza necessità di fermarsi per motivi amministrativi, grazie alle nuove soluzioni digitali (compresa la TTPCP);
nessuna necessità di aggiornare i dichiaranti doganali nella «Gestione dei clienti della dogana – GCD»;
ulteriori vantaggi sono in fase di elaborazione (p. es. estensione degli orari di apertura per le procedure elaborate interamente in modo digitale).
Registrazione nell’ePortal
La condizione principale è la registrazione (una volta sola) nell’ePortal. Chi non l’ha ancora fatto, deve registrarsi come partner commerciale dell’UDSC con i ruoli «Carico» e «Trasporto». La persona che preleva i documenti (IMe) seleziona il ruolo del partner commerciale «Prelievo di documenti nel traffico delle merci» o «Carico», se utilizza un software per lo sdoganamento.
Rivolgersi al proprio fornitore del software per lo sdoganamento al fine di concordare la pianificazione del passaggio a Passar Esportazione. Informare in seguito il proprio interlocutore presso il livello locale competente.
Note:
Per le esportazioni di prodotti del tabacco è prevista una proroga del regime transitorio; le aziende interessate sono state informate direttamente.
E-dec Web può continuare a essere utilizzato fino a nuovo avviso. La data di sostituzione con Declar sarà comunicata in un secondo momento.
Esportazione con Passar
Il passaggio a Passar comporta alcune modifiche procedurali. Informazioni dettagliate sono disponibili nell’apposito regolamento aggiornato. La lista di controllo per l’esportazione con Passar fornisce una breve panoramica.
Risparmiate tempo alla frontiera anche per le esportazioni dalla Svizzera!
Registrate una dichiarazione di trasporto e caricatela nell'app Activ tramite «Remote Loading» o manualmente con uno «DTS Scan».
Attenzione: senza una dichiarazione del trasporto o senza l’utilizzo dell’app Activ, le esportazioni devono essere necessariamente trattate allo sportello. L’allestimento di una dichiarazione del trasporto manuale da parte del personale dell’UDSC può comportare dei tempi di attesa.
Varie autorizzazioni vengono ora verificate digitalmente. La presentazione fisica di tali autorizzazioni allo sportello non è quindi più necessaria. I documenti EUR. 1 e CITES devono ancora essere autenticati allo sportello, fino a nuovo avviso. Ciò rientra nella responsabilità personale del partner commerciale, anche in caso di liberazione della dichiarazione delle merci.
e-dec Esportazione è disponibile fino alla fine del 2025 mentre E-dec Web può continuare a essere utilizzato fino a nuovo avviso. La data di sostituzione con Declar sarà comunicata in un secondo momento.
Con Passar, il processo d’esportazione Libero Export non è più applicabile. L’allestimento di una dichiarazione del trasporto e l’utilizzo dell’app Activ corrispondono all’attuale processo Libero Export, vale a dire che le esportazioni possono essere effettuate senza doversi recare allo sportello. Questo vale ora per tutta la Svizzera. Gli orari di apertura dei valichi di confine presso i quali era finora possibile il processo Libero Export sono in fase di verifica: l’obiettivo è offrire gli stessi orari di apertura per la nuova soluzione digitale con Passar (generalmente dalle 5.00 alle 22.00).
Il «Digital Transport Slip» (DTS) è un foglio di circolazione creato in modo digitale. Viene generato automaticamente sulla base dei dati del sistema. Inoltre, è possibile inserire l’ID della dichiarazione doganale estera in modo che sul DTS appaia anche la procedura estera precedente o successiva. Il DTS consente il passaggio del confine senza doversi recare allo sportello sul territorio svizzero; gradualmente lo stesso avverrà anche nei Paesi limitrofi.
No. La funzione di scansione dell’app Activ è disponibile solo per le dichiarazioni delle merci relative ai transiti internazionali ai sensi della Convenzione relativa ad un regime comune di transito (i cosiddetti MRN). I dati di una dichiarazione delle merci per l’esportazione, con il riferimento a una dichiarazione del trasporto registrata nel software professionale, possono essere caricati nell’app Activ mediante remote loading.
Se desidera dichiarare merce di origine preferenziale, deve confermare la «preferenza» nella dichiarazione delle merci all’esportazione e indicare le relative prove di origine (certificato di circolazione EUR.1) nei dati principali (a livello di spedizione).
Vous trouverez les détails dans le règlement R-10-10, chiffre 1.3.4. Il est important que l'acquéreur et l’entrepositaire soient mentionnés dans la déclaration des marchandises à l’exportation. À titre provisoire, ces informations doivent être indiquées dans le champ « désignation des marchandises » comme suit :
«désignation des marchandises» séparateur «//» entrepositaire: «nom complet et adresse de l’entrepositaire» séparateur «//» acquéreur: «nom complet et adresse de l’acquéreur»
Exemple: diamants//entrepositaire: ABC AG, Mustergasse 1, 7000 Chur//acquéreur: XYZ PLC, Example Street 111, NL-12345 Amsterdam
Nel campo «Metodo di pagamento» si indica come sono state pagate le spese di trasporto. Questo campo fa parte dei dati di sicurezza che, in base all'accordo sulle agevolazioni e la sicurezza doganale (RS 0.631.242.05), devono essere obbligatoriamente indicati in caso di spedizione verso paesi di destinazione situati al di fuori della zona di sicurezza (UE, Svizzera e Norvegia). Sono escluse da questa regolamentazione le consegne di spedizioni per le quali sia il dichiarante che l’esportatore hanno lo status di AEO.
No. Il valore limite deve essere indicato nella valuta in cui è emessa la fattura, con indicazione della valuta estera. Passar calcola automaticamente il valore limite in CHF.
Con DaziT, il controllo delle merci soggette a regolamentazione è automatizzato (vedi ad es. Info Gruppo di accompagnamento Economia 4/2024 PV - Presentazione (solo in tedesco).
Di conseguenza, per un numero maggiore di settori regolamentati sono necessari autorizzazioni, attributi di autorizzazione e l’indicazione di documenti di accompagnamento.
I dati di base vengono adeguati progressivamente (con più obblighi di autorizzazione, e, in parte, nuovi obblighi di autorizzazione al posto dell’obbligo DNND cfr. ad es. CITES).
In Passar, il principale cambiamento consiste nel dover indicare, in un unico passaggio, se una merce è soggetta a regolamentazione (autorizzazione, assoggettamento ai DNND, agevolazioni doganali, ecc.).
Se una merce non è soggetta a regolamentazione, verrà indicata la dicitura «Regolamentazione no», anche se i dati di base prevedono una regolamentazione facoltativa (autorizzazione o DNND). L'attuale codice di autorizzazione obbligatoria 2 viene soppresso.
Se una regolamentazione è obbligatoria per un numero di tariffa (0 = «sì») o facoltativa (1 = «no») risulta dai file «Obbligo di autorizzazione importazione / esportazione» e «Disposti di natura non doganale importazione / esportazione» alla pagina Trasmissione dati (nessuna modifica rispetto ad oggi).
I principi di conservazione sono stabiliti nell'ordinanza sulle dogane (RS 631.01) a partire dall'art. 94. La forma in cui i partner commerciali devono conservare i dati e i documenti è disciplinata dall'art. 97.
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