Lista di controllo per l'esportazione con Passar
Il nuovo sistema per il traffico delle merci «Passar» è operativo da marzo 2024 per l’esportazione di merci commerciali dalla Svizzera. Su questa pagina sono riassunti i punti più importanti da osservare nell’utilizzo di Passar.
È possibile svolgere autonomamente le fasi indicate mediante un software per l’imposizione o incaricare un fornitore di servizi (casa di spedizione, ditta di corriere, agenzia di sdoganamento) di tutta o parte della procedura.
e-dec può essere utilizzati fino a fine 2025.
E-dec Web può continuare a essere utilizzato fino a nuovo avviso. La data di sostituzione con Declar sarà comunicata in un secondo momento.
Finora avete esportato merci con E-dec Export o E-dec Web? Ecco come procedere per passare a Passar:
Come procedere
Verificare previamente,
- se le merci possono essere esportate. Informazioni generali su divieti, limitazioni o obblighi di autorizzazione si trovano sul nostro sito. Nella tariffa doganale Tares si trovano le informazioni concrete relative alle merci in questione nonché le relative voci di tariffa.
- se i documenti di scorta per il destinatario delle merci sono completi. I documenti di scorta più importanti sono la fattura commerciale, eventuali prove dell’origine e autorizzazioni/certificati.
- presso le autorità doganali estere (informazioni disponibili in inglese e francese), quali sono le disposizioni d’entrata e d’importazione che si applicano nel Paese di destinazione ed eventualmente,
- se vi sono disposizioni di transito per i Paesi di transito. Se sì, incaricare un fornitore di servizi del transito (a causa della complessità della procedura).
- se le merci soggiacciono alla predichiarazione di sicurezza (security amendment): in caso di esportazione dalla Svizzera per via aerea e a dipendenza del Paese di destinazione, le merci vanno dichiarate preliminarmente. Informarsi in merito direttamente presso l’autorità doganale del Paese di destinazione.
- se esiste un accordo di libero scambio con il Paese di destinazione. In tal caso, è possibile che venga rilasciato un certificato di origine a determinate condizioni. Il certificato serve come base per ottenere una riduzione del dazio o un'esenzione del dazio nel Paese di destinazione, a seconda dell'accordo. Qui trova una pagina informativa su questo argomento.
- se è possibile ricevere un rimborso dei dazi sulle merci.
Per utilizzare Passar è necessario registrarsi previamente nell’ePortal come partner commerciale dell’UDSC con i ruoli «Carico» e «Trasporto».
- La dichiarazione delle merci (ex dichiarazione doganale) può essere fatta in italiano, tedesco, francese o inglese.
- I dati necessari devono essere inseriti sulla base dei documenti di scorta ed eventuali prove dell’origine. Se una restituzione dei tributi è possibile, questa deve essere richiesta.
- Restrizioni derivanti da disposti di natura non doganale: per ogni dichiarazione delle merci è necessaria un’informazione relativa al fatto che la merce soggiace, o meno, a un obbligo del permesso, a una limitazione o a una restrizione rilevante ai fini dell’imposizione. Maggiori informazioni: Divieti, limitazioni e condizioni.
- Termini: la dichiarazione delle merci effettuata e accettata può essere attivata entro 120 giorni. La dichiarazione delle merci diventa giuridicamente vincolante soltanto con l’attivazione. Fino all’attivazione può essere modificata illimitatamente. Se la dichiarazione delle merci non è attivata entro il termine, viene cancellata.
- Indicazione del riferimento: ogni dichiarazione delle merci in Passar deve essere collegata a una dichiarazione del trasporto. La dichiarazione del trasporto è effettuata, in linea di massima, dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. Se all’arrivo al confine non si dispone di una dichiarazione del trasporto, i collaboratori dell’UDSC ne effettuano una manualmente e la attivano (sempre manualmente). Ciò può generare tempi di attesa; per questo l’UDSC raccomanda di effettuare in precedenza la dichiarazione del trasporto. Maggiori informazioni: Processo di trasporto con Passar Esportazione
- Attivazione: dopo l’attivazione della dichiarazione delle merci per l’esportazione l’UDSC informa immediatamente il trasportatore mediante la liberazione della merce o una decisione di controllo. L’UDSC può richiedere i documenti di scorta (p. es. fatture). Vi consigliamo di attivare la dichiarazione delle merci solo quando l'esportazione è definitiva (ad esempio, quando la merce viene spedita). In questo modo si eviteranno procedure di correzione o cancellazione.
- Dopo la liberazione della merce la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può prelevare la decisione d’imposizione per l’esportazione (IMe). A tal fine in Passar vi sono le seguenti possibilità: tramite interfaccia API, via ePortal (con registrazione) o con codice d’accesso (senza registrazione). Maggiori informazioni
- Se al momento dell'esportazione o dell'attraversamento del confine è stato richiesto un rimborso, la domanda di rimborso può essere presentata all'ufficio responsabile del UDSC (COV, imposta sulle bevande spiritose, imposta sulla birra, imposta sul tabacco ecc.).
- In caso di domande relative all’imposta sul valore aggiunto, è possibile rivolgersi direttamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
- Entro 60 giorni è possibile richiedere una correzione a posteriori della dichiarazione o presentare ricorso contro la decisione d’imposizione (decisione d’imposizione elettronica, IMe) (domanda di correzione).
- Dopo l’esportazione dalla libera pratica, la merce può essere dichiarata per il transito.
- La Svizzera non riscuote dazi o tributi all’esportazione.
- Per contro, nel Paese di destinazione potrebbero essere dovuti dazi o tributi: occorre pertanto informarsi presso le autorità del Paese di destinazione.
- Piattaforme per la dichiarazione:
L’UDSC mette a disposizione le piattaforme Passar, e-dec web ed e-dec Esportazione. L’utilizzo di Passar può comportare costi di licenza presso un fornitore di servizi o propri costi di sviluppo. Per contro e-dec web è gratuito. - In determinati casi è possibile ottenere la restituzione di tributi già pagati (vedi Fasi procedurali successive).
- Se il trasporto e/o la dichiarazione sono stati affidati a un fornitore di servizi, ciò comporta dei costi.
- Se la ditta ha lo statuto di «speditore autorizzato», la procedura di esportazione si semplifica.
- Per l’esportazione temporanea e la successiva reimportazione o per l’impiego temporaneo di merci all’estero è prevista un’apposita procedura: la dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT) e/o il libretto ATA. In tal caso le merci non devono essere modificate all’estero. Casi d’applicazione tipici: fiere, esposizioni, cavalli, automobili d’epoca ecc.
- Il traffico di riparazione o perfezionamento (traffico di perfezionamento passivo) comprende l’esportazione temporanea di merci per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione.
- Rispedizioni di merci
- Depositi franchi doganali e traffico di deposito
- Operatore economico autorizzato (AEO)
- Traffico rurale di confine
Altre info
Lunedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Martedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Mercoledì 08:00-11:30 13:30-17:00 Giovedì 08:00-11:30 13:30-17:00 Venerdì 08:00-11:30 13:30-17:00