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ComunicazioniPubblicato il 1 luglio 2026

News Passar 1/2026

01.07.2026

Invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’impiego di Passar.

1. Transito: aggiornamento della procedura d’emergenza Passar

Da subito, anche il documento d’accompagnamento transito draft (DAT draft) può essere utilizzato come base per l’avvio di una procedura d’emergenza.

I relativi adeguamenti sono stati apportati alla cifra 1.5.3 delle Misure d’emergenza Passar.

Avvertenza: consultare il sistema a semaforo (Disponibilità del sistema) sul sito dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e segnalare eventuali malfunzionamenti mediante ticket.

2. Esportazione / transito: ritiro della dichiarazione delle merci per il transito (DM-T) da parte del destinatario autorizzato (DA); collegamento con un altro regime di transito

Secondo la cifra 4.3 numero 9 della Descrizione del processo per la procedura semplificata di spedizione e ricezione, lo speditore autorizzato (SA) deve passare la merce dalla dichiarazione delle merci per l’esportazione (DM-E) alla DM-T entro quattro giorni di calendario.

Dopo il ritiro di una DM-T aperta, tale requisito non è più soddisfatto per le DM-E ivi contenute. Gli SA devono pertanto garantire che le DM-E interessate vengano riprese in tempi brevi in un’altra DM-T.

3. Esportazione / transito: codice EXPO nel campo di dati relativo al documento precedente («previous document»), codice SNOT e altri codici

EXPO: questo codice va utilizzato per riprendere una DM-E in una DM-T.

Avvertenza importante per i partner commerciali senza statuto di SA: finora la ripresa dei dati (codice EXPO) non era ammessa in e-dec Esportazione. Con il passaggio definitivo a Passar Esportazione è necessario riprendere i dati.

SNOT: questo codice è previsto esclusivamente per la procedura d’emergenza in Passar Esportazione. In questo caso occorre allestire una DM-T completa, compresi i dati relativi alle merci («full NT»). Il caso di applicazione «e-dec senza ripresa dei dati» non esiste più.

È necessario allestire una DM-T completa (compresi i dati relativi alle merci) anche nei casi in cui non esiste una procedura precedente elettronica, ad esempio la rispedizione in transito (codice STRE) oppure apertura del transito alla frontiera per merci estere (codice SGRE).

Tutti i codici sono consultabili alla cifra 7.2 del Regolamento 14-01.

4. Esportazione: stampa della DM-E non necessaria per il processo doganale

Non è necessario stampare la DM-E per il processo doganale. La ripresa nel transito internazionale dei dati d’esportazione è possibile anche inserendo il GDRN («Goods Declaration Reference Number») ossia il numero della DM-E (v. anche il n. 3 più sopra).

Nel processo al confine è anche sufficiente l’indicazione del GDRN. Con l’attivazione automatizzata (Esportazione con Activ), la presentazione allo sportello non è più necessaria.

5. Esportazione: attivazione automatizzata

L’attivazione automatizzata di esportazioni mediante l’app Activ è offerta presso numerosi valichi di confine. Sul sito internet dell’UDSC sono consultabili le istruzioni e un elenco dei valichi di confine nei quali è disponibile l’attivazione automatizzata delle esportazioni in Passar.

Avvertenza: l’utilizzo dell’app Activ con Passar Esportazione permette di beneficiare di orari di sdoganamento più ampi, così come per il transito e senza necessità di un’autorizzazione preliminare.

6. Esportazione: certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR. 1 Certificat

Nell’ePortal è disponibile gratuitamente per tutti gli esportatori l’applicazione web Certificat. Sul sito internet dell’UDSC figurano un’istruzione sommaria e informazioni pratiche (FAQ) in merito. Grazie all’app Activ non è più necessario recarsi allo sportello.

Avvertenza: le versioni del CCM EUR. 1 possono essere modificate a piacimento fino all’attivazione. La funzione di cancellazione seguirà in un secondo momento.

7. Esportazione: rimborso della tassa sui composti organici volatili (COV)

Chi desidera richiedere il rimborso della tassa sui COV tramite l’applicazione Taxas deve obbligatoriamente inserire i seguenti dati nella DM-E:

  • attributo «Tipo di compensazione»: dalla lista di codici NCL1110 selezionare il codice 1 «Domanda di restituzione / esenzione dalla tassa d’incentivazione sui COV»;
  • attributo «Informazione supplementare merce (codice testo)»: dalla lista di codici NCL1118 selezionare il codice A1301 «Quantità di COV in chilogrammi» e indicare la quantità.

Per ulteriori informazioni: cifre 3.2 e 6.3.1 del Regolamento 67 Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV).

8. Importazione: avvio della fase parallela

La fase di impiego parallelo di e-dec Importazione e Passar Importazione è iniziata secondo i piani. Si sono tenute le prime corse pilota con l’app Activ, altre sono già pianificate. Le imprese interessate a partecipare alla fase pilota possono continuare ad annunciarsi a: dazit@bazg.admin.ch o presso il loro fornitore di software. Le corse pilota possono essere effettuate solo da imprese autorizzate dall’UDSC.

Novità: l’UDSC e i rappresentanti dell’economia hanno concordato una fase di transizione durante la quale i due sistemi nell’ambito dell’importazione opereranno in parallelo. Al fine di consentire la sostituzione di e-dec Importazione secondo i piani, ovvero entro fine 2027, le ultime dichiarazioni doganali d’importazione possono essere registrare nel vecchio sistema fino al 30 settembre 2027. Dopo questa data, le importazioni dovranno essere dichiarate esclusivamente tramite Passar (Roadmap e fasi di ampliamento).

Avvertenza: sul sito internet dell’UDSC sono disponibili le prime informazioni su Passar Importazione.

Importante: Non è possibile passare autonomamente a Passar senza aver concordato il passaggio con l’UDSC. L’UDSC comunicherà ufficialmente l’autorizzazione all’utilizzo produttivo su larga scala.

9. Importazione: cambiamenti di procedura in caso di agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego

Per le importazioni future, chi vuole beneficiare di un’agevolazione doganale deve prima richiedere il nuovo impegno d’impiego digitale. Vale per tutte le merci per le quali la tariffa doganale svizzera prevede agevolazioni doganali. L’attuazione avviene già nell’attuale sistema di sdoganamento e-dec e sarà obbligatoria dal 1° novembre 2026. Le imprese interessate verranno informate direttamente per scritto.

Avvertenza: questo cambiamento è indipendente dal passaggio a Passar, costituisce tuttavia un preparativo importante.

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