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Commercio di bevande alcoliche

L'articolo 39 della legge sull'alcole (LAlc; RS 680) stabilisce che il termine «commercio» si applica ogni volta che le bevande alcoliche vengono vendute, distribuite o cedute in altro modo a fini di consumo.

Ai sensi dell'articolo 41a LAlc, i Cantoni sono competenti per tutte le questioni relative alle disposizioni d'esecuzione in materia di commercio al dettaglio di bevande alcoliche. Un elenco delle autorità cantonali competenti è disponibile alla voce «Ulteriori informazioni».

Ai sensi dell'articolo 43 LAlc, l'UDSC è incaricato di promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni in materia di commercio al dettaglio di bevande distillate. L'obiettivo è quello di garantire un'applicazione il più possibile uniforme delle disposizioni di legge in materia di alcol.

Divieti di commercio

L'articolo 41 capoverso 1 della legge sull'alcole (LAlc; RS 680) stabilisce i divieti relativi al commercio al dettaglio di bevande spiritose. In sintesi, si tratta di divieti di commercio in determinati luoghi, di vendita a prezzi agevolati o gratuita e di vendita a bambini e adolescenti.

Commercio al dettaglio

Se le bevande spiritose vengono vendute in un negozio, servite in un ristorante, distribuite su Internet o vendute per strada, è necessaria un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

Formazione e strumenti

Gli addetti alla vendita o all'assistenza nel commercio al dettaglio, nella ristorazione o nel settore degli eventi sono quotidianamente a diretto contatto con i clienti. Sono in prima linea nella vendita di alcolici ai giovani e hanno quindi una grande responsabilità in materia di prevenzione. Devono decidere a chi è consentito vendere alcolici e a chi no.

Contatto Ambito Alcol

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont