Commercio al dettaglio
Se le bevande spiritose vengono vendute in un negozio, servite in un ristorante, distribuite su Internet o vendute per strada, è necessaria un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.
Autorizzazione per il commercio al dettaglio
Per la vendita di bevande spiritose è necessaria un'autorizzazione per il commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 41a della legge sull'alcole (LAlc; RS 680). Tale autorizzazione deve essere richiesta al Cantone competente per il luogo in cui viene esercitato il commercio. Un elenco degli uffici che rilasciano le patenti per l'esercizio del commercio al dettaglio è disponibile alla voce «Altre info» (vedi sotto).
Per ogni punto di vendita è necessaria una propria licenza di commercio al dettaglio. Per il rilascio della patente i Cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l’importanza dell’azienda.
Per la vendita da privato a privato, il Cantone competente fornisce anche informazioni, ad esempio, sulla quantità a partire dalla quale è necessaria un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.
Tassa professionale speciale su bevande spiritose
Secondo l'articolo 3 della Costituzione federale, i Cantoni sono autorizzati a riscuotere tasse professionali speciali.
Sul sito dell'UFSP è disponibile una panoramica della tassa professionale speciale sulle bevande spiritose prelevate dai Cantoni.
Norme in materia di pubblicità
La pubblicità delle bevande spiritose è soggetta a severe restrizioni. Ad esempio, le cosiddette «happy hour» o i confronti di prezzi non sono consentiti per le bevande spiritose (articolo 42b della legge sull'alcol (AlkG; SR 680)).
Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla voce Pubblicità per bevande spiritose.
Altre info
Contatto Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont