Divieti di commercio
L'articolo 41 capoverso 1 della legge sull'alcole (LAlc; RS 680) stabilisce i divieti relativi al commercio al dettaglio di bevande spiritose. In sintesi, si tratta di divieti di commercio in determinati luoghi, di vendita a prezzi agevolati o gratuita e di vendita a bambini e adolescenti.
Vendita e somministrazione ai giovani
In Svizzera la legge vieta la vendita o la somministrazione gratuita di
- birra, vino e sidro (bevande fermentate) ai minori di 16 anni (articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso / LDAI; RS 817.0)
- di bevande spiritose (acquavite o bevande miste che contengono acquavite) ai minori di 18 anni
- (articolo 41 capoverso 1 lettera i della legge sull'alcole (AlkG; SR 680)
I Cantoni e i punti vendita possono applicare norme più severe: ad esempio, in Ticino o in alcuni grandi magazzini non vengono vendute bevande alcoliche ai minori di 18 anni.
In caso di dubbi sull'età dei clienti minorenni, è necessario richiedere un documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità o patente di guida) per determinare l'età esatta.
Contatto Ambito Alcol
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont
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