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Divieti di commercio

L'articolo 41 capoverso 1 della legge sull'alcole (LAlc; RS 680) stabilisce i divieti relativi al commercio al dettaglio di bevande spiritose. In sintesi, si tratta di divieti di commercio in determinati luoghi, di vendita a prezzi agevolati o gratuita e di vendita a bambini e adolescenti.

Vendita e somministrazione ai giovani

In Svizzera la legge vieta la vendita o la somministrazione gratuita di

I Cantoni e i punti vendita possono applicare norme più severe: ad esempio, in Ticino o in alcuni grandi magazzini non vengono vendute bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

In caso di dubbi sull'età dei clienti minorenni, è necessario richiedere un documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità o patente di guida) per determinare l'età esatta.

Contatto Ambito Alcol

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont