Imposta sugli oli minerali
L’imposta sugli oli minerali è un’imposta speciale di consumo della Confederazione e genera circa 4,4 miliardi di franchi all’anno. È riscossa sui prodotti petroliferi e sui carburanti e serve a finanziare le casse della Confederazione, il traffico stradale e aereo nonché il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA). Per determinati impieghi e per le fonti d’energia rinnovabili sono previste agevolazioni fiscali.
L’imposta sugli oli minerali comprende:
- l’imposta sugli oli minerali gravante l’olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti;
- il supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti.
Le entrate provenienti dall’imposta sugli oli minerali gravante i carburanti si ripartiscono di regola come segue:
- il 40–50 % confluisce nel bilancio generale della Confederazione (cassa federale),
- il 50 % è vincolato al finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS),
- di regola il 10 % va al fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA).
Le entrate del supplemento d’imposta sugli oli minerali sono assegnate al 100 % al FOSTRA.
L’imposta sugli oli minerali sui combustibili confluisce integralmente nella cassa federale.
La legge federale del 21 giugno 1996 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) designa l’UDSC come ufficio competente per l’esecuzione.
Riscossione
L’obbligo fiscale sorge di principio presso i commercianti, in particolare presso gli stabilimenti di fabbricazione e gli importatori. L’imposta viene trasferita ai consumatori finali tramite il prezzo del prodotto.
La base di calcolo è fissata:
- per 1000 l a 15°C;
- per i distillati pesanti e pochi altri prodotti, per 1000 kg di massa netta.
L’importo dell’imposta sugli oli minerali dipende fortemente dal prodotto e dall’utilizzo (carburante, combustibile, scopi tecnici). Esempi per i seguenti prodotti:
- benzina: 76,82 centesimi al litro; olio
- diesel: 79,57 centesimi al litro;
- olio da riscaldamento extra leggero: 0,3 centesimi al litro.
Per i carburanti rinnovabili vengono accordate agevolazioni fiscali, se le esigenze minime sotto il profilo ecologico e sociale sono soddisfatte.
Restituzione
Le agevolazioni fiscali, accordate sotto forma di restituzioni, si applicano, tra l’altro, ai carburanti utilizzati:
- nell’agricoltura e nella silvicoltura;
- presso imprese di trasporto concessionarie;
- per veicoli adibiti alla preparazione di piste;
- nell’estrazione di pietra da taglio naturale;
- nella pesca professionale;
- in determinati impianti fissi per la produzione di energia elettrica.
Le restituzioni possono essere richieste anche per i risciacqui e le miscelature di prodotti. Le domande di restituzione devono essere presentate online mediante il servizio «Taxas». A tal fine è necessario accedere all’ePortal della Confederazione ed effettuare la registrazione come partner commerciale dell’UDSC.
Maggiori informazioni
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali e tassa sul CO₂ (R-09).
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
3003 Berna