Importazione temporanea e basi del DDAT
Scopri il regime di ammissione temporanea, comprese le formalità doganali necessarie e le disposizioni speciali per le merci che non devono essere immesse in libera pratica. Le importazioni temporanee risultano spesso complesse e richiedono il pagamento dell'IVA.
Condizioni di base
Per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea, devono essere adempiute le seguenti condizioni di base:
- le merci devono essere destinate alla riesportazione;
- l’identità delle merci deve essere determinata;
- le merci devono essere riesportate senza aver subito alcuna modifica. Sono ammessi solo provvedimenti ai fini della conservazione, durante l’ammissione temporanea. Se si desidera riparare o perfezionare le merci, occorre ricorrere al regime doganale del perfezionamento attivo. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili al link Traffico di perfezionamento attivo;
- divieti, limitazioni e condizioni devono essere rispettati.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di base sono disponibili alla cifra 2 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).
Scopo d’impiego
Lo scopo d’impiego delle merci determina se il regime di ammissione temporanea è consentito e quali formalità devono essere rispettate.
Gli scopi d’impiego più frequenti sono ad esempio:
- esposizione
- vendita incerta
- test, collaudo
- manifestazioni sportive
- equipaggiamento professionale e materiale da imprenditore
Per cavalli, veicoli e strumenti musicali trasportabili si applicano inoltre disposizioni speciali.
Ulteriori informazioni sullo scopo d’impiego sono disponibili alla cifra 3 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).
Se durante l’ammissione temporanea cambia lo scopo d’impiego, l’utilizzatore o il proprietario della merce, occorre presentare una nuova dichiarazione doganale. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla cifra 5 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).
Documenti doganali
Per lo svolgimento del regime di ammissione temporanea sono disponibili, in particolare, i seguenti documenti doganali:
- Dichiarazione doganale d’ammissione temporanea (DDAT): utilizzabile, in linea di massima, se il regime di ammissione temporanea è consentito
- Libretto ATA: utilizzabile se l’ammissione temporanea è consentita dalla Convenzione di Istanbul
In alcuni casi, l’ammissione temporanea è possibile anche senza formalità, ossia senza documento doganale (p. es. veicoli utilizzati da turisti residenti all’estero per recarsi in Svizzera).
Ulteriori informazioni sulle formalità sono disponibili alla cifra 4 del regolamento 10-60 (Regime di ammissione temporanea).
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Vous devez vous acquitter de la TVA sur l'indemnisation liée à l'usage temporaire des marchandises. Cela concerne notamment les frais de location. L'imposition est effectuée lors de la réexportation des marchandises (imposition de la contre-prestation).
Vous trouverez de plus amples informations concernant la TVA sur les pages correspondantes.