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Restituzione per corse all’estero

I detentori di veicoli hanno diritto al rimborso della tassa annuale per i giorni in cui il loro veicolo circola esclusivamente all'estero. Presentare la domanda con i fogli di controllo entro un anno dalla fine del periodo di tassazione. Gli importi inferiori a 50 franchi non sono rimborsati.

Veicoli soggetti alla TFTP, in particolare autobus, pullmann, autosnodati, autoveicoli e rimorchi abitabili

Per ogni giorno per il quale è comprovato che il veicolo circola esclusivamente all'estero, il detentore del veicolo ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola all'estero e in Svizzera, non vi è alcun diritto alla restituzione.

Le domande di restituzione devono essere presentate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione utilizzando l’apposito modulo. Alla domanda non occorre allegare ulteriori documenti. L’UDSC può tuttavia richiedere documenti come mezzi di prova.

Gli importi inferiori a CHF 50.- per domanda non sono restituiti.

Informazione

Visto il gran numero di domande di restituzione in arrivo, a inizio anno non è possibile sbrigare subito gli incarti. Ci scusiamo del ritardo e vi ringraziamo per la comprensione.

Altre info

Centrale d’informazione sulle disposizioni doganali