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Sistematica fiscale

I biocarburanti miscelati con carburanti fossili sono soggetti a normative fiscali speciali. Durante l'importazione, il deposito o la miscelazione di questi carburanti, le quote agevolate possono variare. Pertanto, l'agevolazione viene concessa sotto forma di anticipazione. L'imposta viene riscossa sull'intera quantità della miscela al momento dell'immissione in consumo.

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali, il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. In linea di massima, l'agevolazione fiscale per biocarburanti viene concessa al sorgere del credito fiscale.

Una deroga a tale principio si impone per i carburanti rinnovabili che sono o saranno miscelati con carburanti fossili. Poiché i carburanti possono essere miscelati durante il deposito, la quota della merce fruente dell'agevolazione fiscale può variare. All'uscita dal deposito la quota di biocarburante non può essere determinata in modo attendibile, e quindi l'agevolazione fiscale è concessa sotto forma di anticipazione. All'atto dell'immissione in consumo della miscela, l'imposta viene riscossa sull'intera quantità.

L'agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili è pertanto concessa come segue:

  • in caso di importazione di miscele di carburanti per l'immissione in consumo (codici di deposito 1 e 2) o di importazione per persone privilegiate (codice di deposito 5): in modo proporzionale;
  • in caso di importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (codice di deposito 3) o in un deposito di scorte obbligatorie (codice di deposito 4) nonché in caso di miscelazione di biocarburanti con altri carburanti in un deposito autorizzato: sotto forma di anticipazione.

Ulteriori dettagli sul modo di procedere in casi specifici sono disponibili nel seguente documento:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Imposta sugli oli minerali, tassa d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli
3003 Berna