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Caccia (animali selvatici) e pesca

L'ordinanza sulla conservazione delle specie regola l'importazione, l'esportazione e il transito di determinati mammiferi e specie di uccelli. È necessaria un'autorizzazione per animali vivi e morti e i loro prodotti. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emette le necessarie autorizzazioni.

Caccia - animali protetti e prodotti animali

L'obbligo del permesso e la visita veterinaria di confine all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito si basano sull'ordinanza sulla conservazione delle specie, che protegge determinati mammiferi e specie di uccelli, ovvero

  • animali vivi e morti;
  • parti e prodotti di tali animali.

Pesca

Importazione: con il permesso dell'USAV è consentito importare dall'estero (comprese acque di confine):

  • pesci e gamberi vivi destinati all'alimentazione umana;
  • elementi di ripopolamento delle acque (uova, avannotti, trotelle di un'estate o di un anno)

L'esportazione e il transito non soggiacciono ad alcun provvedimento.

Altre info

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna