Caccia (animali selvatici) e pesca
L'ordinanza sulla conservazione delle specie regola l'importazione, l'esportazione e il transito di determinati mammiferi e specie di uccelli. È necessaria un'autorizzazione per animali vivi e morti e i loro prodotti. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emette le necessarie autorizzazioni.
Caccia - animali protetti e prodotti animali
L'obbligo del permesso e la visita veterinaria di confine all'atto dell'importazione, dell'esportazione e del transito si basano sull'ordinanza sulla conservazione delle specie, che protegge determinati mammiferi e specie di uccelli, ovvero
- animali vivi e morti;
- parti e prodotti di tali animali.
Pesca
Importazione: con il permesso dell'USAV è consentito importare dall'estero (comprese acque di confine):
- pesci e gamberi vivi destinati all'alimentazione umana;
- elementi di ripopolamento delle acque (uova, avannotti, trotelle di un'estate o di un anno)
L'esportazione e il transito non soggiacciono ad alcun provvedimento.
Altre info
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
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