Produzione indigena
L’esercizio del diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate è concesso dalla Confederazione a imprese private (art. 3 LAlc). Tali concessioni vengono accordate dalla Ambito Alcol dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.
Si distinguono tre tipi di produzione privata di bevande distillate:
Produzione professionale
I produttori professionali che producono oltre 200 litri di alcol puro all'anno necessitano di una concessione e sono soggetti a tasse. Qui troverete informazioni e moduli sulla produzione professionale di bevande spiritose ed etanolo.
Piccola produzione
I piccoli produttori che producono meno di 200 litri di alcol puro all'anno beneficiano di agevolazioni fiscali. Le bevande spiritose sono fabbricate presso una distilleria per conto terzi.
Produzione agricola
Questa pagina informa sulla regolamentazione e sugli obblighi fiscali relativi alla produzione agricola di bevande spiritose in Svizzera. Gli agricoltori possono distillare solo materie prime raccolte nei propri terreni e devono presentare annualmente online la loro dichiarazione fiscale.
Depositi fiscali
Un deposito fiscale consente al gestore di esercitare il commercio di bevande spiritose senza dover immobilizzare inutilmente il capitale. Nei depositi fiscali le bevande spiritose possono essere conservate in esenzione da imposta. Solo all’uscita dal deposito fiscale l’imposta è dovuta.
Guida alla produzione di distillati nostrani
La guida spiega come produrre distillati nostrani in Svizzera, dalla scelta della frutta alla fermentazione, fino alla distillazione in distillerie autorizzate.
Distillerie per conto di terzi
La pagina contiene informazioni sulle distillerie per conto di terzi, le normative legali e i moduli e le direttive necessari per l'operatività.
Contatto Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont