Restituzione dell’IVA estera
Portando personalmente in Svizzera merci acquistate all'estero, è possibile ottenere la restituzione dell'IVA estera. Questa restituzione avviene spesso tramite venditori esteri o società specializzate. Le modalità variano a seconda del paese. L'IVA svizzera deve essere pagata anche se l'IVA estera non viene restituita.
Restituzione dell’IVA estera ai privati
Non possiamo restituire l'IVA estera.
Portando personalmente in Svizzera le merci acquistate all'estero, si ha spesso la possibilità di farsi restituire l'IVA estera dal venditore o da una società «Tax Refund». Queste società non hanno tuttavia niente a che vedere con l'UDSC e soprattutto non lavorano su suo mandato.
A seconda del Paese, le condizioni per la restituzione dell'IVA sono diverse. Il venditore deve compilare un apposito modulo, sul quale l'autorità doganale estera conferma l'esportazione in Svizzera.
L'AFD non è in grado di fornire ulteriori informazioni sulla restituzione dell'IVA estera. A tal fine, occorre rivolgersi alla competente autorità doganale estera. Per trovare tale autorità, consultare il sito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (in inglese e francese).
L'IVA svizzera deve essere pagata anche quando l'IVA estera non viene restituita. Nell'ambito dell'IVA non esistono convenzioni di doppia imposizione.