Shopping su internet: Restituzione dell’IVA estera
Chi effettua acquisti all'estero e importa merci in Svizzera può, in determinate circostanze, ottenere il rimborso dell'IVA estera. Tuttavia, la competenza in materia non spetta all'UDSC, bensì al venditore estero o a un fornitore di servizi di rimborso fiscale. L'IVA svizzera deve comunque essere versata al momento dell'importazione.
Non possiamo restituire l'IVA estera.
Portando personalmente in Svizzera le merci acquistate all'estero, si ha spesso la possibilità di farsi restituire l'IVA estera dal venditore o da una società «Tax Refund». Queste società non hanno tuttavia niente a che vedere con l'UDSC e soprattutto non lavorano su suo mandato.
A seconda del Paese, le condizioni per la restituzione dell'IVA sono diverse. Il venditore deve compilare un apposito modulo, sul quale l'autorità doganale estera conferma l'esportazione in Svizzera.
L'UDSC non è in grado di fornire ulteriori informazioni sulla restituzione dell'IVA estera. A tal fine, occorre rivolgersi alla competente autorità doganale estera. Per trovare tale autorità, consultare il sito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (in inglese e francese).
L'IVA svizzera deve essere pagata anche quando l'IVA estera non viene restituita. Nell'ambito dell'IVA non esistono convenzioni di doppia imposizione.