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Imballaggi per bevande in vetro (TSA)

L'ordinanza sugli imballaggi per bevande regola la distribuzione dei costi per lo smaltimento e il riciclo degli imballaggi in vetro. I contenitori in vetro importati o esportati sono soggetti a una tassa di smaltimento anticipata, rimborsabile in caso di esportazione. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Ufficio federale dell'ambiente.

Scopo

Secondo l'ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (RS 814.621), la tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (TSA) ripartisce i costi di smaltimento e di riutilizzo del vetro di scarto secondo il principio di causalità.

Importazione di imballaggi per bevande in vetro

Per l'importazione di imballaggi per bevande in vetro (p. es. bottiglie di birra) occorre versare una tassa di smaltimento anticipata.

Indicazioni nella dichiarazione doganale

Ai fini del controllo, gli invii all'importazione soggetti alla TSA vanno annunciati a un'organizzazione incaricata. Nella dichiarazione doganale occorre pertanto indicare il rispettivo numero convenzionale di statistica nonché i codici e i numeri convenzionali. Ulteriori informazioni sono desumibili dalla tariffa doganale elettronica Tares (sotto Mostra dettagli oppure Osservazioni).

Esportazione di imballaggi per bevande in vetro

In caso di esportazione di imballaggi per bevande in vetro assoggettati alla TSA è possibile inoltrare una domanda di restituzione della tassa.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni in merito alla TSA occorre rivolgersi all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Sezione Ingegneria genetica especie esotiche invasive
Monbijoustrasse 40
3011 Berna