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Pubblicato il 4 giugno 2026

Imposta sugli autoveicoli / Modifica della prassi

Il trattamento di veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante ai fini dell’imposta sugli autoveicoli viene modificato.
Il regolamento 68 sarà adeguato di conseguenza a partire dal 1° luglio 2026.

Conformemente alla legge del 19 dicembre 1997sul traffico pesante, i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante (TTP) sono esenti dall’imposta sugli autoveicoli secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera e della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli autoveicoli.

Secondo l’articolo 3 LTTP, la TTP è riscossa sui veicoli pesanti a motore3 e i rimorchi destinati al trasporto di beni o di persone. Secondo l’articolo 4 LTTP, il Consiglio federale può esentare dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d’impiego particolari. I veicoli esentati dalla TTP sono elencati nell’articolo 2 dell’ordinanza del 27 marzo 20244 sul traffico pesante.

Secondo la prassi vigente, l’espressione «autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante» ai sensi della LIAut, va intesa come riferita agli autoveicoli per i quali la TTP deve essere effettivamente pagata. Ne consegue che gli autoveicoli immessi in circolazione con un peso totale superiore ai 3500 kg, esentati dalla TTP ai sensi dell’articolo 2 OTTP, non sono considerati «autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante» secondo la LIAut e sono quindi soggetti all’imposta sugli autoveicoli.

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha esaminato questa prassi alla luce di una problematica analoga relativa alla distinzione tra veicoli assoggettati alla TTP e veicoli assoggettati alla tassa per l’utilizzo delle strade nazionali, conformemente alla legge del 19 marzo 20105 sul contrassegno stradale. L’UDSC ha deciso di allineare la prassi relativa alla distinzione tra imposta sugli autoveicoli e TTP a quella che distingue la TTP e la tassa per l’utilizzo delle strade nazionali.

Ciò significa che in futuro l’unico criterio per l’esenzione dall’imposta sugli autoveicoli assoggettati alla TTP sarà l’oggetto della tassa secondo l’articolo 1 OTTP. Tutti i veicoli che rientrano nell’oggetto della tassa sul traffico pesante sono esentati dall’imposta sugli autoveicoli. Il fatto che un tale veicolo sia esentato dalla TTP conformemente all’articolo 2 OTTP non ha alcuna rilevanza.

L’esempio più comune per tale fattispecie sono le ambulanze con un peso totale autorizzato superiore a 3500 kg, le quali sulla base dell’articolo 12 capoverso 1 lettera e LIAut sono esenti dall’imposta sugli autoveicoli (di norma sono assoggettate alla TTP). In base all’articolo 2 capoverso 1 lettera c OTTP sono esentate anche dalla TTP. Di conseguenza, in futuro un’ambulanza con un peso totale superiore ai 3500 kg non sarà assoggettata né all’imposta sugli autoveicoli né alla TTP6.

La presente modifica della prassi entra in vigore il 1° luglio 2026. Si applica a tutti i veicoli interessati, per i quali la dichiarazione doganale è accettata dopo il 30 giugno 2026. I veicoli in questione devono essere indicati nella dichiarazione doganale con il codice relativo al genere di tributi suppletivi (CGTS) 660 e con il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi (NCTS) 002 (esentato dall’imposta).

  • LTTP; RS 641.81
  • LIAut; RS 641.51
  • Autoveicoli con un peso totale superiore ai 3500 kg (art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV; RS 741.41])
  • OTTP; RS 641.811
  • LUSN; RS 741.71
  • Le ambulanze con un peso totale fino a 3500 kg al massimo continuano ad essere assoggettate all’imposta sugli autoveicoli. Poiché le ambulanze moderne, per via della loro struttura nonché dell’attrezzatura medica e di sicurezza di cui sono equipaggiate, raggiungono spesso un peso totale pari o superiore a quattro tonnellate, in futuro il numero di ambulanze assoggettate all’imposta dovrebbe essere limitato.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

Tasse sulla circolazione
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