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Merci svizzere di ritorno (rispedizioni)

Le merci svizzere rispedite possono essere reimportate senza dazi se non sono state modificate all’estero. È prevista un'esenzione anche se durante la lavorazione all’estero sono emersi difetti. La reimportazione deve avvenire entro cinque anni, salvo ritorno al mittente originale. Richiedete l’esenzione nella dichiarazione d’importazione.

Si tratta di merci esportate dalla Svizzera all'estero e rispedite al mittente in Svizzera. Possono essere reimportate in franchigia di dazio, se non sono state modificate all'estero. Il semplice utilizzo non è considerato una modifica.

Se le merci sono state modificate all'estero possono essere reimportate in franchigia di dazio solo se durante la lavorazione all'estero sono sorti dei difetti.

Normalmente le merci vanno rispedite al mittente originario in Svizzera. In caso contrario possono essere reimportate in franchigia di dazio solo nel giro di cinque anni dal momento dell'esportazione.

Procedura

L'importazione in franchigia di dazio deve essere richiesta nella dichiarazione d'importazione.

Il regolamento R-18-04 e la pubbliciazione 18.85 contengono informazioni a riguardo.

Esempio

Sono stati consegnati in Germania dei pezzi di ricambio, ma si tratta di una consegna errata. L'acquirente tedesco rimanda indietro i pezzi di ricambio.

Rispedizione all'estero

Per le merci estere di ritorno (merci ricevute dall'estero e rispedite al mittente) seguire il link: Merci estere di ritorno.

Altre info