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Imposizione di bevande alcoliche

In Svizzera sulle bevande spiritose e sulla birra viene riscossa un'imposta, mentre il vino e l'etanolo per scopi industriali sono esenti da imposta. L'imposizione delle bevande spiritose compete al'Amito Alcol (ALK) dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.

Contrariamente alle bevande spiritose, i vini naturali di uve fino al 18 % vol. e la birra non sottostanno alla legge sull'alcool (LAlc) ma a quella sulle derrate alimentari (LDerr). L'autorità competente per questioni relative al vino e al sidro è l'UDSC, mentre per le questioni concernenti la birra è la divisione Alcol e tabacco. Dal 1999, per le bevande spiritose svizzere e per quelle importate si applicano le stesse aliquote, riscosse sulla base della quantità prodotta in litri di alcol puro (l a.p.). L'imposta sulla birra viene calcolata in ettolitri (hl).

Aliquote d'imposta

Rimborso dell’imposta

I prodotti con un tenore alcolico non superiore all'1,2 % vol. sono esenti dall'onere fiscale. Il fabbricante indigeno di prodotti può inoltrare alla divisione Alcol e tabacco una domanda di rimborso dell'onere fiscale.

Scopo d’impiego dell'imposta

Il prodotto netto dell’imposta sulle bevande spiritose viene suddiviso ogni anno tra Confederazione (90 %) e Cantoni (10 %). La parte spettante alla Confederazione è destinata all’AVS, mentre la parte spettante ai Cantoni, la cosiddetta decima dell'alcol, viene impiegata nella lotta contro le cause e gli effetti dell’alcolismo nonché dell’abuso di stupefacenti, medicamenti e sostanze che generano dipendenza. I Cantoni presentano ogni anno un rapporto sulle attività finanziate con tale denaro.

Contatto Ambito Alcol

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont