Importazione e controllo dei prodotti della fusione
L'importazione di prodotti della fusione richiede il riconoscimento delle determinazioni estere del titolo solo se sono rispettati requisiti di qualità equivalenti a quelli applicati in Svizzera. I prodotti senza marchio di saggiatore fonditore riconosciuto possono essere importati solo dai saggiatori del commercio. I metalli preziosi bancari sono esenti e possono essere importati senza restrizioni. Per maggiori dettagli, si prega di consultare la direttiva R-247.
Le determinazioni del titolo dei prodotti della fusione effettuate all'estero sono riconosciute solo se è provato che sono soddisfatti gli stessi requisiti di qualità e di diligenza che si applicano ai saggiatori-fonditori svizzeri. Attualmente, il riconoscimento si applica solo ai prodotti della fusione che provengono da un produttore elencato nelle liste «Good delivery» della LBMA e della LPPM (art. 178 par. 1 LCMP).
I prodotti della fusione che non recano all'importazione il marchio di un saggiatore-fonditore svizzero o straniero riconosciuto (ad es. lingotti doré di provenienza mineraria) possono essere importati solo dai saggiatori del commercio.
Ai metalli preziosi bancari si applicano direttive separate. Sono liberamente commerciabili e possono essere importati senza restrizioni.
Si prega di osservare le informazioni dettagliate e le istruzioni (Direttiva R-247 ed alle regolamentazioni concernenti la fusione e l’analisi dei metalli preziosi).