Passare al contenuto principale

Piante e parti di piante

L'importazione di alcune piante alloctone invasive sarà vietata dal 1° settembre 2024. Le piante interessate includono buddleja e la palma di Fortune. Sono descritte diverse normative per l'UE e Paesi terzi in merito alla salute delle piante e alla protezione delle specie.

Divieto di messa in commercio di determinate piante alloctone provenienti da tutti i Paesi

Dal 1° settembre 2024 è vietata l’importazione di determinate piante alloctone invasive provenienti da tutti i Paesi. Le piante interessate dal divieto, tra cui la buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (palma ticinese) o la paulownia sono elencate nell’ordinanza del 10 settembre_2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911).

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sorveglia l’importazione d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Protezione contro le specie alloctone invasive

L’importazione di determinate piante alloctone invasive, tra cui la buddleja, il lauroceraso, la palma di Fortune (palma ticinese) o la paulownia, provenienti da tutti i Paesi è vietata. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Salute dei vegetali

a) Importazione da Stati dell'UE

  • Se importati per uso personale nel traffico turistico, piante (vive o sotto forma di parti di piante), bulbi da fiore così come terra per fiori e da giardino non sottostanno a misure per la salute dei vegetali.
  • In ambito di salute dei vegetali, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e i territori francesi d’oltremare non sono considerati Stati dell’UE.

b) Importazione da altri Stati (Paesi terzi)

  • Piante e parti di piante (vive) fresche (p. es. frutta, verdura, fiori e rami recisi o sementi), merci ottenute da determinati legnami nonché terra sottostanno al divieto d’importazione oppure all’obbligo di controllo all’importazione e devono essere munite di un certificato fitosanitario.
  • Chi intende importare tali piante o parti di piante deve informarsi tempestivamente prima dell’importazione presso l’Ufficio federale dell’agricoltura in merito alle disposizioni in vigore.

Eccezioni: i seguenti frutti possono essere importati senza certificato fitosanitario:
ananas (Ananas comosus), banana (Musa), datteri (Phoenix dactylifera), durian (Durio zibethinus) e noce di cocco (Cocos nucifera).

Protezione delle specie piante

La convenzione di Washington sulla protezione delle specie (CITES) contempla circa 25 000 specie vegetali protette a livello mondiale.

L'importazione di tali piante o di loro prodotti è vietata o soggetta ad autorizzazione (p.es. orchidee, cactus, determinati legni tropicali e piante medicinali; www.cites.ch).

Informazioni ed eventuali autorizzazioni sono rilasciate dall'USAV.

Altre info