Domande più frequenti su libero scambio, origine preferenziale
Questa pagina risponde alle domande frequenti su libero scambio, origine preferenziale
Esportazione
In caso di furto, smarrimento o distruzione di un CCM, l'esportatore può chiedere un duplicato. La domanda di rilascio per quest’ultimo, brevemente motivata, dev'essere indirizzata alla Direzione di circondario delle dogane nel cui territorio di competenza è domiciliato1 l'esportatore. Devono essere allegati:
- un modulo CCM EUR.1 risp. EUR-MED integralmente riempito. La casella 7 «Osservazioni» dev'essere provvista della seguente annotazione: «DUPLICATE»
- una prova dell’esportazione avvenuta (dichiarazione d'esportazione, duplicato della lettera di vettura ecc.).
Il duplicato dev'essere munito della data del CCM primitivo ed è valido a decorrere da questo giorno.
Per quest’operazione è riscossa una tassa.
Se, in seguito a un errore, omissione involontaria o a circostanze particolari, un CCM non è stato rilasciato all’esportazione, esso può essere allestito posticipatamente.Le domande di rilascio a posteriori di un CCM vanno indirizzate all'ufficio incaricato degli esami preliminari nella cui circoscrizione l'esportatore ha il suo domicilio allegando alle stesse1:
- un modulo EUR.1 risp. EUR-MED integralmente riempito. In tali casi l'esportatore deve indicare sul retro della domanda luogo e data dell'esportazione come pure il motivo del rilascio posticipato. La rubrica 7 «Osservazioni» dev'essere provvista della seguente annotazione: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
- una prova dell'esportazione avvenuta (dichiarazione d'esportazione, duplicato della lettera di vettura, ecc.)
- copia delle fatture emesse all'esportazione
- tutti i mezzi di prova a convalida dell'origine delle merci esportate
Per quest’operazione è riscossa una tassa.
- Nell'ambito dell'accordo con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) non esiste, per il momento, alcuna agevolazione.
- Altri accordi di libero scambio: Invece di presentare un CCM, l'esportatore può apporre la dichiarazione d'origine sulla fattura o su un altro documento commerciale, sempre che il valore complessivo dei prodotti originari non superi fr. 10’300.-- (oppure € 6000.-) per invio. Gli accordi di libero scambio con Singapore, la Corea del Sud, il Canada, Hong Kong e Filippine prevedono unicamente la dichiarazione d’origine. Nell'ambito degli accordi con il Giappone e la Cina, la dichiarazione d'origine su fattura può unicamente essere utilizzata dagli Esportatori autorizzati (vedi sotto). Gli altri esportatori devono utilizzare il CCM.
Veggasi: Istruzioni concernenti le prove dell'origine, punto 4 - Gli esportatori autorizzati possono stendere dichiarazioni d’origine su fattura senza limiti di valore e sono inoltre dispensati dalla firma manoscritta. Per le prescrizioni e le domande d’autorizzazione.
Veggasi: Esportatore autorizzato
Gli esportatori che esportano prodotti acquistati in Svizzera o utilizzano questi ultimi come materiali per i prodotti da esportare, necessitano, per l’allestimento di una prova dell’origine, di prove giustificative comprovanti l’origine all’esportazione.
Veggasi: Dichiarazioni dei fornitoriPuò accadere che ditte dell’UE richiedano erroneamente dai fornitori svizzeri le suddette dichiarazioni (a lungo termine).
Per il traffico transfrontaliero delle merci sono tuttavia previsti, soltanto i certificati di circolazione delle merci, risp. la dichiarazione su fattura o su un altro documento commerciale che si riferiscono sempre soltanto a una fornitura concreta.
Veggasi: IstruzionePer mancanza di basi legali le dichiarazioni dei fornitori non possono quindi essere utilizzate nel traffico transfrontaliero delle merci, risp. sono prive di qualsiasi valore legale.
Veggasi: Informazione delle autorità tedescheIl cumulo paneuromediterraneo rappresenta un sistema di libero scambio fra Paesi europei e Paesi dell’area mediterranea. I singoli accordi di libero scambio fra gli stati e i territori coinvolti sono legati in modo che i prodotti industriali originari di uno Stato partner vengono considerati come prodotti originari anche nel traffico con qualsiasi altro Stato partecipante.
L’espressione «Euro-Med» è utilizzata come forma abbreviata per questo sistema. Le prove dell’origine speciali sono designate in questo sistema con «EUR-MED».
Veggasi: Manuale Pan-Euro-MedOnde ottenere l’origine CH, una merce deve, fra l’altro, adempire la regola d'origine della lista dell’accordo di libero scambio corrispondente. Per dare un giudizio è importante che la voce di tariffa del prodotto finito (l’origine del quale dev’essere determinata) sia conosciuta (-> www.tares.ch), poiché le regole differiscono a seconda della voce di tariffa.
Veggasi: Elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie o Regole della lista agli accordi di libero scambio nel TaresNell'ambito dell'accordo con il Giappone sono previste delle regole generali. Le eccezioni a queste regole sono nominate in un elenco.
Veggasi: Circolare GiapponeVa osservato che le regolamentazioni nei settori al di fuori degli accordi di libero scambio (p.es.: l’origine non-preferenziale oppure le prescrizioni inerenti alle indicazioni di provenienza possono essere diverse).
I certificati di circolazione delle merci possono essere richiesti presso gli uffici doganali. È pure possibile una comanda attraverso il sito: Pubblicazioni federali
Veggasi: uffici doganali
Si tratta di operazioni che da sole non conferiscono il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal fatto se sono effettuate singolarmente o in combinazione. E ciò nemmeno se la merce può essere considerata sufficientemente lavorata secondo le regole della lista dei requisiti necessari (p. es. mediante un elevato valore aggiunto ottenuto attraverso un acquisto a buon mercato e una rivendita a prezzo elevato). Gli accordi di libero scambio definiscono queste lavorazioni o trasformazioni insufficienti in un elenco. Esempio: «scomposizione o composizione di confezioni».
Per le merci il cui acquisto risale a meno di 10 anni è imperativo disporre dei relativi giustificati dell’origine. In caso di merci il cui acquisto risale a più di 10 anni prima è invece possibile rilasciare una prova dell’origine per le merci originarie, a condizione che:
- si tratti effettivamente di merce originaria,
- non sussista alcun indizio che le regole di origine non sono soddisfatte e
- che si disponga di altre prove, come dichiarazioni del fabbricante, pareri di periti, indicazioni apposte sui prodotti, descrizioni e via di seguito.
L’origine preferenziale riguarda le agevolazioni doganali (= preferenze). Una prova documentale dell’origine non preferenziale non consente di far valere una preferenza. L’Amministrazione federale delle dogane è l’autorità competente in materia di origine preferenziale, mentre l’esecuzione dell’origine non preferenziale spetta alle Camere di commercio.
Vedi: origine non preferenzialeQualsiasi correzione dei certificati di circolazione delle merci deve essere autenticata dall’ufficio doganale emittente.
Se una merce di origine UE subisce in Svizzera più di un trattamento minimo (vedi Appendice I, Convenzione PEM, art. 6), ottiene l'origine svizzera mediante il cumulo. Esempio: tempra di oggetti metallici (= più di un trattamento minimo). Se la merce subisce una lavorazione ma inferiore a un trattamento minimo, essa ottiene l'origine svizzera mediante cumulo quando il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati. Esempio: importazione di un oggetto verniciato di origine UE di un valore pari a 10 franchi, eliminazione della verniciatura (= trattamento minimo), riesportazione nell'UE a 25 franchi.
Un esportatore può rilasciare una procura per richiedere un certificato di circolazione delle merci (CCM). Anche in questo caso la responsabilità della correttezza del CCM è dell’esportatore. La procura deve comprendere tutte le indicazioni dettagliate (in particolare per quanto riguarda la richiesta) su come compilare il CCM. Le procure formulate in modo generico («X è autorizzato a rilasciare i CCM per conto della nostra impresa») sono insufficienti. Il dichiarante deve presentare questa procura su richiesta dell’ufficio doganale. In Internet è disponibile un apposito modulo. Per le dichiarazioni d’origine sulla fattura, il rilascio di una procura è possibile solo in caso di accordi di libero scambio che non prevedono CCM (Canada, Corea, Hong Kong e Singapore).
Nel quadro dell'accordo di libero scambio AELS-Rep. Corea vale il termine di conservazione di 5 anni dal rilascio della prova dell'origine, in tutti gli altri casi valgono 3 anni.
Sì. Va compilato in stampatello utilizzando una penna a inchiostro o a sfera. Si consiglia tuttavia di compilarlo a macchina.
Il CCM deve essere compilato in una delle lingue previste dal rispettivo accordo. Nel quadro degli accordi con Stati della SACU, CCG o Giappone va utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima sezione deve essere compilata obbligatoriamente in inglese. Nel commercio con Colombia, Perù e i Paesi dell’America centrale deve essere utilizzato solo il CCM quadrilingue e la prima sezione deve essere compilata obbligatoriamente in inglese o spagnolo. Per quanto concerne la Cina la prima sezione del CCM EUR.1 Cina è da compilare in inglese. La richiesta (retro della sezione 3) va compilata in ogni caso in tedesco, francese o italiano.
WO (Wholly obtained) = interamente ottenuto in Svizzera o in Cina (prodotto originario). CC (Change of Chapter) = cambiamento voce a livello di capitolo (voce SA a due cifre). CTH (Change of Tariff Heading) = cambiamento di voce a livello di voce (voce SA a quattro cifre). CTSH (Change of Tariff Subheading) = cambiamento di voce a livello di sottovoce (voce SA a sei cifre). Il cambiamento di voce significa che tutti i materiali non originari utilizzati devono essere classificati ad altre voci (a seconda della regola al livello di 2, 4 o 6 cifre) rispetto al prodotto finale. È quindi necessario conoscere le voci di tariffa dei materiali e quelle del prodotto finale. Vi è una tolleranza generale del 10 per cento del valore franco fabbrica per WO, CC, CTH e CTSH. VNM% (maximum percentage of the value of non-originating materials) = regola della lista definita sulla base del valore (percentuale massima del valore dei materiali utilizzati senza origine preferenziale Svizzera/Cina).
Contrariamente agli altri accordi, l’ALS con la Cina prevede l’obbligo di utilizzare lo speciale CCM EUR.1 CN prestampato (solo) in lingua inglese. Vi sono inoltre altre particolarità:
- per ogni prodotto occorre indicare la voce a 6 cifre del SA e il relativo criterio d’origine adempiuto (vedi istruzioni sul modello);
- sul CCM non è consentito indicare più di 20 posizioni;
- la rubrica 3 relativa al destinatario e la rubrica 10 relativa alla fattura devono essere compilate (anche se sono contrassegnate come «optional»);
- la sezione 1 (effettivo CCM) deve essere obbligatoriamente compilata in inglese.
Contatto:
Direzione generale delle dogane, origineEssa va redatta in una delle lingue previste dal rispettivo accordo. Gli accordi con gli Stati della SACU, Singapore, Repubblica di Corea, Giappone e Cina prevedono solo l’inglese, mentre quelli con Perù, Colombia e Paesi dell’America centrale inglese o spagnolo. L’accordo con il Canada prevede l’inglese o il francese. Non è consentito modificare il tenore della dichiarazione.
Importazione
Gli Uffici abilitati a vidimare i certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 e EUR-MED sono consultabili al seguente sito:
Uffici abilitati per EUR. 1 / EUR-MED / Certificates of OriginGli Uffici abilitati a vidimare i moduli A sono consultabili al seguente sito:
Uffici abilitati per il modulo AL'ufficio competente per il rilascio di certificati d'origine per il Giappone e la «Chamber of Commerce and Industry».
Vi preghiamo di indirizzare questa domanda alle autorità competenti del Paese d’esportazione.
Se risulta che l’imposizione all’aliquota preferenziale è stata ottenuta indebitamente poiché la prova dell’origine era stata allestita a torto, i tributi doganali sono in linea di massima dovuti. È irrilevante se l’importatore risulta «colpevole» o meno. Un’eventuale azione di regresso nei confronti dell’esportatore che ha allestito a torto la prova dell’origine spetta all’importatore. Si raccomandano rispettive regolamentazioni contrattuali.
Possono essere utilizzate le abbreviazioni «UK» e «GB», così come le denominazioni «Regno Unito» e «Gran Bretagna». Altre denominazioni come ad esempio «Inghilterra» o «Irlanda del Nord» non sono consentite.